Data: 30/12/2020 18:30:00 - Autore: Daniele Paolanti

Chi � l'agente provocatore

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Con l'espressione agente provocatore si intende l'attivit� condotta da parte di colui il quale, sotto copertura, abbia la premura di condurre una persona o un gruppo a compiere una condotta criminosa.

False flag

Talvolta per definire l'agente provocatore si usa finanche un'espressione anglofona, ovvero false flag, con la quale si intende il comportamento di coloro i quali in determinati contesti, come quello militare (si noti l'espressione falsa bandiera) si prodigano in attivit� di spionaggio o di intelligence.

L'attivit� de qua pu� essere dunque condotta da alcuni agenti con lo scopo precipuo di incoraggiare altri a commettere un reato, cercando di stimolarlo in tal senso.

Agente provocatore: la disciplina

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La necessit� di unificare la normativa ha condotto all'approvazione della Legge 16 marzo 2006, n. 146, cos� come modificata dall'art. 8 l. 13 agosto 2010, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

La "non punibilit�" dell'agente provocatore

Sulla "non punibilit�" dell'agente provocatore si esprime l'art. 9 comma 1 della suddetta normativa.

Si riporta, all'uopo, l'esimente contenuta nello stesso:

"Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonch� nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch� dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivit� di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivit� di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalit� di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attivit� di cui alla lettera a). Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identit� o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al pi� presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivit�".

Infiltrato e falsus emptor

Si � parlato del false flag, ma esistono altre figure simili all'agente provocatore cui occorre fare cenno. Si tratta dell'infiltrato e del falsus emptor.

L'infiltrato � colui il quale, al fine di scoprire la natura dell'organizzazione criminale in cui si insinua, si inserisce nella medesima e cerca di comprenderne e poi segnalarne la struttura associativa.

Il falsus emptor � invece colui il quale cerca di concludere contratti illeciti (come ad esempio relativamente a sostanze stupefacenti).

La giurisprudenza sull'agente provocatore

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Si riporta di seguito l'estratto di un precedente giurisprudenziale teso ad ammettere, in tema di agente provocatore, che "la condotta del c.d. "agente provocatore" - cio� di colui che provoca altri a commettere un reato, con la peculiarit� che egli ha interesse non gi� alla commissione del reato per trarne i relativi illeciti vantaggi, bens� alla scoperta e alla punizione del soggetto provocato - � scriminata dall'adempimento del dovere soltanto allorquando non si inserisca con rilevanza causale nell'iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un'attivit� di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui" (cfr. Cass. n. 10695/2008; n. 14677/2002; n. 11634/2000; n. 2890/1988; n. 10849/1975; n. 311/1969).

Al di fuori di questa ipotesi, invero, "non pu� farsi discendere dall'obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia, previsto in via generale dall'art. 55 c.p.p., l'esclusione della responsabilit� dell'agente provocatore, poich� � adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non gi� di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori" (Cass. pen., n. 47056/2016).

Leggi anche:

- L'agente sotto copertura

- Il concorso di persone nel reato


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