Data: 09/10/2017 20:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Il passaporto è un documento identificativo che consente al portatore di poter accedere al territorio di altri Stati. Con il passaporto si ottiene il diritto di ricevere protezione legale all'estero e di rientrare nello Stato di provenienza. Il documento de quo viene esibito al confine come valida carta per circolare tra gli Stati a meno che non esista una convenzione che consenta ai cittadini di poter circolare con la sola carta di identità (come avviene per esempio nell'ambito dei Paesi dell'UE).

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Il rilascio del passaporto

Il passaporto rilasciato per i cittadini italiani maggiori di anni 18 ha durata decennale. Alla scadenza si deve richiedere il rilascio di un nuovo documento, non potendosi rinnovare il precedente. Viene rilasciato dalle Questure in Italia mentre all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Per i minori non si può chiedere l'iscrizione sul passaporto del genitore dovendo anche questi essere provvisti di proprio documento. Per i minori, dal compimento del dodicesimo anno di età, è necessario che vengano acquisite le impronte.

Chi non può ottenere il passaporto?

Sono esclusi dalla possibilità di poter ottenere il rilascio del predetto documento coloro i quali siano ricompresi in una delle categorie di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante "Norme sui passaporti" ove si legge che non può essere rilasciato il passaporto a: coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica; coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata; coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto; coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Il doppio passaporto

Talvolta, per determinate ragioni, può essere richiesto un doppio passaporto e cioè quando per particolari e comprovate ragioni di guerra o di religione si riveli opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati oppure laddove sopravvengano delle esigenze professionali e l'acquisizione del visto o l'attivazione di altri meccanismi volti ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso in alcuni Stati, comportino tempi di attesa non compatibili con le esigenze dell'istante.


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