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Data: 05/10/2005 - Autore: Mario Pavone Il Giudice di Pace di Messina,Dott.ssa A. D'Andrea, ha emanato in data 19 Luglio 2005 un nuovo decreto(riportato in calce)che interviene ancora una volta sulla vexata quaestio del divieto di espulsione dei cittadini rumeni. Il Giudice messinese,confermando l'orientamento già espresso allo stesso Giudice in data 15/2/2005 e quello precedente del Tribunale di Livorno (v.sentenza n.1122 del 15/10/2004) ha,infatti,ribadito la inapplicabilità del T.U. sull'immigrazione ai cittadini dei Paesi che hanno aderito alla U.E. e che vi entreranno a far parte con data certa (1/1/2007),come nel caso della Romania. Il ricorrente,aveva proposto rituale opposizione avverso il decreto di espulsione,emesso dalla Prefettura di Messina nel Giugno del 2005,eccependo la nullità del provvedimento espulsivo e sostendendo come il T.U. sull'immigrazione trovi applicazione unicamente ai cittadini degli Stati extra U.E. ed agli apolidi. Inoltre lo stesso ricorrente aveva rilevato la nullità del provvedimento poichè lo stesso era stato notificato alla cittadina straniera in lingua inglese,idioma non conosciuto dalla stessa. Il Giudice di Pace,nel pregevole provvedimento,ha rilevato,innanzitutto,la carenza di motivazione del provvedimento impugnato ricordando come la giurisprudenza di merito abbia ampiamente sancito come l'obbligo di motivazione imposto all'autorità procedente nel decreto di espulsione sia finalizzato ad imporre all'autorità di esaminare comparativamente gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie e quindi anche la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a restare in Italia. Ricorda il Giudicante come lo stesso Consiglio di Stato si sia espresso in tal senso affermando che la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso concesso, non legittimino sempre ed in ogni caso l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità procedente valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento (così Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870). Poiché il decreto impugnato risultava emesso dalla Prefettura a causa della mancata presentazio- ne della richiesta di permesso di soggiorno nel termine degli otto giorni lavorativi previsto dal T.U. sull'immigrazione,il Giudice di Pace sottolinea come manchi nella motivazione del provvedimento qualunque valutazione su altri elementi che potessero ritenersi rilevanti nella fattispecie, come ad esempio la possibilità per lo straniero di sanare la situazione, o eventuali fatti che potessero giusti- ficare la violazione accertata, elementi che al contrario vanno valutati dal Giudice che ha il potere di sindacare la legittimità dell'atto anche sotto il profilo della non contrarietà del provvedimento alle garanzie di difesa dello straniero posto che lo stesso finisce con l'incidere sulla libertà di sposta mento della persona in relazione alle necessità di lavoro, di studio e cioè di beni costituzionalmen. te protetti. A parere del Giudice messinese, tali considerazioni assumono maggior importanza in relazione alla posizione dei cittadini rumeni rispetto al nostro stato e rispetto agli stati dell'Unione Europa di cui la Romania con data certa del 1.01.2007 si troverà a far parte e dei negoziati che la stessa ha già stipulato e che regolamentano fra l'altro, la libera circolazione delle persone. In conseguenza,atteso che,secondo quanto sancito dalla stessa Cassazione,la normativa di cui al D.lgv. 286198 sull'immigrazione non trova applicazione ai cittadini di stati già membri dell'U.E. (v. Cass. Pen. Sez. III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l'identità di ratio anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell'U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della libera circolazione a seguito della sottoscrizione del trattato UE da parte dei nuovi Paesi aderenti. Il Giudice ha accolto,inoltre,anche la tesi difensiva della nullità del provvedimento di espulsione per la mancata traduzione della lingua madre dello straniero ribadendo che,come stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del 2000, l'art. 13 c. 7 D.lvo 286/98, che impone all'amministrazione procedente di comunicare all' interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, va interpretato,nel senso che?la mancata traduzione nella lingua propria dell'interessato, o in lingua a lui nota, lede il diritto di difesa, salvo il casi in cui sia dovuta ad impossibilità preventivamente giustificata" mentre,nel caso di specie, secondo il Giudice non si vi era alcuna impossibilità di reperire un interprete nella lingua del cittadino straniero, stante il tempo trascorso sino alla emanazione del provvedimento. A sostegno di tale tesi,lo stesso Giudice ricorda,nella importante decisione,come la Corte Costituzionale abbia da tempo stabilito che l'art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966 prevede, come modo d'essere e strumento della propria identità culturale . ..la garanzia dell'uso della propria lingua nelle comunicazione ... .nei rapporti con Autorità non appartenenti alla stessa comunità linguistica (v.Corte Costituzionale 29 gennaio 1996 n. 15). Ostuni,settembre 2005 ** Presidente ANIMI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA Il Giudice di Pace (omissis) Ha pronunciato il seguente DECRETO Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.06.05 da *************** nel rispetto del d.lgs. 286/1998 in opposizione al 'Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto in data 27.06.05, il ricorrente, cittadino rumeno, eccepiva preliminarmente la nullità del provvedimento in quanto illegittimo, poiché emanato in violazione dell'art. 1 T.U. DLgs 25.07.1998 n. 286, secondo il quale il T.U. deve essere applicato ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi; Il ricorrente ancora eccepiva, la nullità del decreto e degli atti consequenziali per violazione di legge oltrechè per violazione del diritto di difesa, avendo le Autorità opposte notificato il decreto di espulsione in lingua italiana e inglese, lingua non conosciuta dall'istante; All'udienza fissata da questo giudice ex art. art. 13 c. 8 e 13 bis D.Igs. 286/98 nessuno si costituiva per il resistente inviando tuttavia la documentazione relativa al decreto di espulsione. All'udienza il ricorrente, preso atto della 'costituzione' della resistente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del Dirigente dell'Ufficio immigrazione firmatario degli atti inviati. Tutto ciò premesso il ricorso proposto da ************** è fondato e deve ritenersi accolto; Quanto all'eccezione dedotta preliminanuente con il ricorso, questo Giudice ritiene che, il cittadino straniero, presente nel territorio italiano anche senza permesso di soggiorno, ha diritto all'applicazione delle norme di rango costituzionale che impongono il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e tra questi il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi , così come espressamente richiamato nel D. Lgv. 286/98. La valutazione della validità dell'atto di espulsione consente a questo Giudice di sindacare la legittimità dello stesso non solo per la sussistenza del potere e della conformità del provvedimento alle norme, ma anche per la congruenza del potere esercitato dall'amministrazione rispetto allo scopo, valutando la regolarità e logicità dell'atto attraverso l'esame della motivazione. La giurisprudenza di merito ha ampiamente sostenuto che l'obbligo di motivazione imposto all'autorità procedente nel decreto di espulsione, è finalizzato ad imporre all'autorità di esaminare comparativamente gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie e quindi anche la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a restare in Italia. Il Consiglio di Stato si è espresso nello stesso senso ritenendo che la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso concesso, non legittimano sempre ed in ogni caso l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità procedente valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento (così Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870). Con il decreto dì espulsione impugnato veniva accertata la data d'ingresso nel territorio italiano da parte del cittadino ************ avvenuta in data 18.02.05, e quindi accertata la violazione dell'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno negli otto giorni lavorativi. Nessuna motivazione veniva data neI provvedimento impugnato su altri- elementi che potessero ritenersi rilevanti nella fattispecie, come ad esempio la possibilità per lo straniero di sanare la situazione, o eventuali fatti che potessero giustificare la violazione accertata, elementi che sono stati al contrario valutati da questo Giudice che ha il potere di sindacare la legittimità dell'atto anche sotto il profilo della non contrarietà del provvedimento alle garanzie di difesa dello straniero. Non è da considerare infatti che con il decreto di espulsione il soggetto viene privato della possibilità di rientrare nel territorio dello stato per cinque anni. Tale provvedimento quindi incide sulla libertà di spostamento della persona in relazione alle necessità di lavoro, di studio e cioè di beni costituzionalmente protetti. Tali considerazioni assumono maggiore spessore in relazione alla posizione dei cittadini rumeni rispetto al nostro stato e rispetto agli stati dell'Unione Europa di cui la Romania con data certa del 1.01.2007 si troverà a far parte. Lo stesso assunto è a fondamento della decisione del Tribunale di Livorno che con sentenza n. 1122 del 15.10.2004 ha ritenuto che per i cittadini della Romania in guanto stato candidato U.E. . occorre tener conto che in vista del suo ingresso ha stipulato una serie di negoziati che regolamentano fra l'altro, la libera circolazione delle persone. I negoziati proseguono considerato che nell' ottobre 2004 i 25 paesi membri dell' U.E. hanno firmato il Trattato che adotta la Costituzione europea e l'atto finale, e i paesi candidati tra i quali la Romania hanno firmato tale atto finale. Pertanto, se la normativa di cui al D.lgv. 286198 sull'immigrazione non si applica ai cittadini di stati già membri dell'U.E. (v. Cass. Pen. Sez. III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l'identità di ratio.anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell'U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della libera circolazione. Anche la seconda eccezione proposta dall'istante deve ritenersi fondata nel merito; infatti la Cassazione in più pronunce ha ribadito che l'art. 13 c. 7 D.lvo 286/98, che impone all'amministrazione procedente di comunicare all' interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, "va interpretato, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del 2000, nel senso che la mancata traduzione nella lingua propria dell'interessato, o in lingua a lui nota, lede il diritto di difesa, salvo il casi in cui sia dovuta ad impossibilità preventivamente giustificata". Nel decreto di espulsione notificato all'istante, depositato in atti, si legge che non è stato possibile fornire all'interessato una traduzione nella lingua conosciuta per l'impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo stesso, ma è evidente che si tratta di una motivazione generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile. Risulta infatti che l'istante è stato fermato in data 21.06.05 in *************,mentre il verbale di notifica del decreto di espulsione è stato redatto alla presenza dello stesso istante in data 27.06.05, pertanto sei giorni dopo con la possibilità dunque di reperire un interprete di lingua rumena. Il giudice può dunque concludere dichiarando la nullità del decreto, avendo dall'indagine condotta rilevato che le modalità della comunicazione, e considerate le circostanze della predetta, abbiano inibito la comprensione del testo necessaria per l'esercizio del diritto di difesa. E' infatti significativo che la legge imponga la traduzione nella lingua conosciuta dall'espellendo, 'esplicitando la ratio che è quella di assicurare comprensione e difesa (Cass. Civ. 7 luglio 2000 n. 9078, e 12 luglio 2000 n.9266). Ancora a sostegno ditale tesi, la Corte Costituzionale ha ribadito che l'art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966 prevede, come modo d' essere e strumento della propria identità culturale . ..la garanzia dell'uso della propria lingua nelle comunicazione ... .nei rapporti con Autorità non appartenenti alla stessa comunità linguistica (Corte Costituzionale 29 gennaio 1996 n. 15). In ultimo sull'eccezione, svolta dall'istante riguardo alla carenza di legittimazione del firmatario dell'atto, è fondata in quanto la difesa svolta dal Dirigente dell'Ufficio è priva dell'apposita delega necessaria per la costituzione dell'amministrazione in base al principio secondo il quale l'Autorità che ha emesso l'atto può stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, pertanto va dichiarata la contumacia della Prefettura di Messina. Pér quanto sopra esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato, considerato lo stesso illegittimo, per carenza dei presupposti di legge e per carenza di valutazione degli interessi del cittadino straniero. Quanto alle spese processuali, considerato che lo straniero è stato ammesso al gratuito patrocinio a spose dello Stato, si liquidano in complessive Euro 520,00 di cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 270,00 per onorari oltre 12,50 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. P.Q.M. Visto l'art. 13 del D.lgs. 286/1998 così come modificato dalla E. 271/2004. Accoglie il ricorso proposto da ******************** avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina in data 27.06.05, e per l'effetto lo dichiara nullo. Ammette l'istante al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Liquida le spese processuali in favore del difensore nominato in complessive Euro 520,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Manda alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento al P.M. Messina, 19 luglio 2005. Mario Pavone - FONTE: www.diritto.it) |
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