Data: 01/10/2017 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - La licenza per il porto d'armi � una speciale autorizzazione che lo Stato, per mezzo degli enti competenti, rilascia ai privati che ne facciano richiesta al fine di detenere un'arma. � indispensabile essere in possesso di detta licenza se non si vuole commettere il reato di possesso abusivo di armi che cos� trova disciplina nel codice penale (art. 699 c.p.): "Chiunque, senza la licenza dell'Autorit�, quando la licenza � richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, � punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non � ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, � commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate". La norma mira a sanzionare, quindi, coloro i quali siano in possesso di un'arma senza averne l'autorizzazione consistente, appunto, nel porto d'armi.

Differenza tra licenza di detenzione e licenza di porto armi

La differenza � sostanziale: la licenza di detenzione legittima il possesso di un'arma (previo il doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti ex lege previsti, ovvero necessit� di autodifesa e assenza di condanne penali) mentre il porto consente di poterle trasportare al di fuori della propria abitazione.

Il rilascio del porto d'armi

Il rilascio del porto d'armi cambia a seconda di quale tipo di arma si intenda richiedere. Se si tratta di armi lunghe � competente la Questura, mentre se si tratta di armi corte la competenza � della prefettura.

A tal riguardo si riporta il disposto dell'art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 il quale cos� prevede: "Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione , la raccolta, la detenzione e la vendita , senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivit� commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza � altres� necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonch� per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonch� per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato � necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore � punito, qualora il fatto non costituisca un pi� grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da � 500,00 ad � 3000,00".

Giova rammentare che colui al quale la licenza � rilasciata deve avere premura di non consentirne l'impiego a minori o incapaci, i quali potrebbero esporsi a considerevoli pericoli.

La giurisprudenza sul porto d'armi

A tal specifico riguardo si riporta l'assunto di derivazione giurisprudenziale teso ad ammettere che "a giurisprudenza dei giudici d'appello � costante nell'affermare, nel nostro ordinamento, il divieto per i cittadini di portare le armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4 comma 1 della L. 110/75, per cui la licenza costituisce eccezione a una preclusione di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III - 14/2/2017 n. 647; sez. III - 26/10/2016 n. 4495): l'assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia giustifica l'ampiezza del potere discrezionale dell'amministrazione, il quale "non � sanzionatorio o punitivo, ma � quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumit�, sicch� ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione � sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso" (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II - 8/4/2016 n. 434). Inoltre, l'art. 43 del TULPS consente alla competente autorit� - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo se vi sia una capacit� di abuso, ma anche (in alternativa) l'assenza di una buona condotta per la commissione di fatti, pure estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia" (T.A.R. Brescia, (Lombardia), n. 569/2017).


Tutte le notizie