Data: 29/09/2017 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � La compensazione delle spese di lite ex art. 92, 2� comma, c.p.c., per "gravi ed eccezionali ragioni" � norma elastica che va adeguata non solo al particolare contesto storico-sociale e alle situazioni ma altres� all'atteggiamento soggettivo del soccombente. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 22333/2017 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di una societ� avverso la sentenza d'appello che ne aveva respinto la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

La vicenda

La societ� aveva avanzato domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dei proprietari e locatori per essersi costituiti nel giudizio di rinvio "insistendo nelle eccezioni circa l'insussistenza nella specie dei diritti di prelazione e di riscatto dalla medesima societ� vantati quale conduttrice di un complesso immobiliare � venduto all'asta pubblica nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i convenuti".

Vedendo rigettata la propria domanda in entrambi i gradi di merito, la societ� adiva quindi la Cassazione lamentando, tra l'altro, violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.., giacch� la "sopravvenienza attinente al rito", riguardante il mutamento giurisprudenziale concernente la necessit� dell'appello incidentale indicata nella sentenza impugnata "a giustificazione della disposta compensazione delle spese del giudizio di merito e di cassazione, nonch� di quelle del giudizio di rinvio, non pu� incidere sul profilo della soccombenza, atteso che dopo la sentenza di cassazione � i proprietari - sapevano, con assoluta certezza, che il bene a loro formalmente intestato doveva intendersi di propriet� della societ�" e che "nonostante ci� i medesimi hanno insistito nel giudizio con un risultato, assolutamente scontato, di assoluta soccombenza". Per cui, secondo la societ�, "le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti il provvedimento di compensazione delle spese non possono sicuramente consistere in una sopravvenienza giurisprudenziale in nessun modo incidente sulla sostanza delle domande fatte valere in giudizio".

Compensazione spese: norma elastica

Ma per gli Ermellini il ricorso � inammissibile. Sul punto evidenziano infatti che la norma di cui all'art. 92, 2 co., c.p.c., "nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorch� concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', � norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni (non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimit�, in quanto fondato su norme giuridiche), cui anche l'oggettiva opinabilit� delle questioni affrontate e l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza vanno invero ricondotte ove sintomo dell'atteggiamento soggettivo del soccombente, in quanto cio� ricollegabili alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o a resistere in giudizio (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2012, n. 2572, e, conformemente, Cass., 10/2/2014, n. 2883)".


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