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Data: 31/12/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Assegno di incollocabilità, a chi spetta[Torna su] L'assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata mensilmente dall'INAIL in favore degli invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999), per avere perduto ogni capacità lavorativa. L'assegno di incollocabilità, erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile (a meno che nel frattempo non si verifichino variazioni nella condizione di incollocabilità), è destinato ai titolari di rendita diretta che presentino i seguenti requisiti: - età non superiore ai 65 anni; - grado di inabilità di almeno il 34% (non inferiore) riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; - grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. L'importo dell'assegno di incollocabilità[Torna su] L'assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito nominativo bancario o postale, su carta prepagata dotata di codice IBAN, oppure tramite gli Istituti di credito convenzionati con l'Inps per i titolari di rendita che riscuotono all'estero. Per importi non superiori a 1.000 euro, è prevista la possibilità di pagamento in contanti presso gli sportelli bancari o postali. L'importo dell'assegno è soggetto a rivalutazione annuale da parte di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Al D.M. 11 giugno 2020, n. 68, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, ha fatto seguito la circolare n. 46 del 24 dicembre 2020, con cui l'INAIL ha provveduto a rivalutare l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2020, nella misura di euro 263,37 in considerazione della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019, pari allo 0,5%. Come ottenere l'assegno di incollocabilità[Torna su] Per il riconoscimento della prestazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla sede INAIL d'appartenenza (in base al domicilio). L'impossibilità alla ricollocazione, ai fini dell'ottenimento dell'assegno, andrà accertata del centro medico territorialmente competente e sottoposta all'attenzione del Direttore Provinciale dell'Inail. Oltre ai dati anagrafici, la domanda dovrà contenere la descrizione dell'invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. La necessaria certificazione rilasciata dalla ASL competente dovrà essere allegata in caso di invalidità extralavorativa. La domanda andrà inoltrata tramite lo sportello della Sede competente oppure a mezzo di posta ordinaria o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il lavoratore potrà anche farsi assistere da un patronato. L'assegno potrà essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell'accertamento del danno permanente. La misura viene concessa dall'INAIL previa verifica dei requisiti sanitari e amministrativi necessari e qualora gli organismi competenti riscontrino inequivocabilmente una situazione di impossibilità o inopportunità del richiedente alla collocazione in qualsiasi settore lavorativo. La sede INAIL acquisirà poi dal "Centro per L'impiego" competente la certificazione di incollocabilità dell'assicurato. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, all'assicurato saranno specificate le relative motivazioni per mezzo posta. In caso di accoglimento dell'istanza, l'assegno verrà pagato mensilmente insieme alla rendita, dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta, ?no al raggiungimento dell’età pensionabile. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF. Leggi anche Infortunio sul lavoro: guida legale
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