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Data: 02/10/2017 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Con una recente circolare (qui sotto allegata) del 31 agosto 2017, il Ministero della Giustizia riassume e precisa i presupposti di accesso al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno, misura introdotta dalla legge di stabilità 2016. Via Arenula si rivolge ai 29 uffici giudiziari in cui è stata avviata la sperimentazione dell'attività, richiamando espressamente il contenuto della precedente circolare datata 22 marzo 2017 (qui sotto allegata) e integrandola con nuove precisazioni. Assegno mantenimento: chi può accedere al FondoLegittimato a presentare istanza è il coniuge separato in stato di bisogno e non in grado di procedere al mantenimento proprio e dei figli, anche quelli maggiorenni portatori di handicap grave, che convivano con lui. La presenza dei figli a carico rappresenta un presupposto per l'accesso giuridico al Fondo, tuttavia, si evidenzia che la legge non ha esteso il beneficio in esame anche ai genitori di figli maggiorenni, non portatori di handicap grave, e tuttavia non indipendenti economicamente. Ancora, la richiesta può essere avanzata se il richiedente sia titolare dell'assegno periodico determinato ai sensi dell'art. 156 c.c., al cui versamento l'onerato non abbia provveduto; ancora, il richiedente dovrà avere un indicatore ISEE, corrente o in corso di validità, inferiore o uguale a 3mila euro e avrà dovuto, altresì, esperire infruttuosamente le procedure di recupero del credito nei confronti dell'inadempiente. Esclusi dal beneficioNon sono legittimati ad accedere al beneficio: l'ex coniuge divorziato titolare di assegno ex art. 5 legge 898/70; il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ex art. 1 comma 65 legge 72/2016; il coniuge titolare di assegno provvisorio di separazione fissato da ordinanza previdenziale ex 708 c.p.c., poiché in tale segmento processuale l'istante non ha ancora conseguito lo status di coniuge separato che si ottiene con la successiva sentenza di separazione; l'ex unito civilmente titolare di assegno di mantenimento. Esame della domandaL'unico credito che può giustificare l'accesso al fondo è quello maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016: pertanto, potranno accedere al beneficio solo i crediti sorti a partire dall'1 gennaio 2016 e non quelli maturati negli anni 2015 e precedenti. L'istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformità al modulo (qui sotto allegato) predisposto dal Ministero e la conformità al modello ministeriale rappresenta requisito di ammissibilità della domanda. Competente a esaminare nel merito le domande di accesso al fondo, determinandone l'ammissione o meno, dovrà essere il Presidente del Tribunale competente, oppure un magistrato da lui delegato: tuttavia, in questo secondo caso, nel testo del provvedimento andrebbe opportunamente richiamato l'atto di delega. Il Ministero della Giustizia, inoltre, ha provveduto a elaborare una tabella riassuntiva dei presupposti di accesso e delle condizioni di ammissibilità, nonché dei contenuti e delle allegazioni dell'istanza a pena di inammissibilità (qui sotto allegata). Si rammenta che i Tribunali nei quali è iniziata la sperimentazione sono quelli di: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia. Vedi anche: |
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