Data: 17/10/2017 12:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - L'opposizione prevista dall'art. 619 c.p.c., deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione del terzo non pu� essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati[1].

Tuttavia � necessario ricordare, come � stato pi� volte evidenziato dalla Corte Costituzionale nello scrutinio del previgente DPR n. 602 del 1973 art. 52 (sostituito poi dall'attuale art. 58 a seguito della novella recata dal D. Lgs. n. 46 del 1999), di soddisfare "l'esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate, che � alla base dell'espropriazione forzata esattoriale", ci� consentendo "di porre ragionevoli limiti all'opposizione di terzi i quali rivendicano la propriet� di beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si trovano, � da presumere siano del debitore", cos� da porre un argine al "rischio di fraudolente elusioni"[2].

Opposizione di terzo: limiti

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la propriet� del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si � verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non � prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non � comunque stata presentata;

c) al momento in cui si � verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

L'art. 59 come sostituito dall' art. 16 c. 1 D lgs. 26.02.1999 n. 46 , ha previsto che Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione pu� proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

I commi 3 e 4 dell'art. 54, d.p.r. 602/1973 che vietano l'azione risarcitoria contro l'esattore, riguardano le pretese proponibili dall'esecutato nei confronti dell'esattore stesso per l'illegittimit� dell'azione esecutiva o degli atti del processo esecutivo. Stante la separazione nel procedimento esecutivo esattoriale tra titolarit� del credito e titolarit� dell'azione esecutiva, tali disposizioni non sono invece applicabili alle domande svolte direttamente nei confronti dell'ente impositore, per l'asserita non debenza del tributo e per la correlativa insussistenza del credito erariale[3].

Il giudice dell'esecuzione non pu� sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno[4].

Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento[5].

Disposizioni particolari sui beni pignorabili

I beni di cui all'articolo 515, co. 3 cpc, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivit� del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito[6].

Nel caso di pignoramento dei beni di cui all'art. 62 co. 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non pu� aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto[7].

Inoltre anche l'art. 64 stabilisce che, salvo quanto disposto dall'art. 520 c. 1 cpc e dall'art. 70, la custodia dei beni mobili pignorati � affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non pu� essere nominato custode. Il concessionario pu� in ogni tempo disporre la sostituzione del custode e in mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorch� i fondi stessi siano affittati.

Entrando in medias res ed, anticipando la questione del fermo amministrativo, � pur vero che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come � noto riconosce all'agente della riscossione la possibilit� di disporre il fermo amministrativo dei beni del debitore "Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, co. 1, il concessionario pu� disporre il fermo dei beni mobili del debitore (...)". si deve valutare caso per caso quando ai beni del debitore devono applicarsi le norme sulla impignorabilit�; in tal senso viene in aiuto la ratio della norma dell'art. 515 c.p.c. che implica che il concessionario, prima di addivenire al fermo di un veicolo, deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificatamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo.

Per onore di completezza del caso, per questo Giudice si applica alla disciplina del fermo amministrativo quanto previsto dall'art. 62, d.P.R. n. 602 del 1973, che a proposito dei beni pignorabili, richiama il disposto dell'art. 514 c.p.c., co. 1, n. 41, che esclude la possibilit� di predisporre il pignoramento per i beni strumentali all'esercizio dell'attivit� economica[8].

� stato ritenuto illegittimo il fermo amministrativo di bene impignorabile - nella specie per non essere pi� nella disponibilit� dell'esecutato - qualora la procedura esecutiva sia stata attivata dal concessionario della riscossione per il recupero forzoso di somme dovute dal contribuente da oltre due anni; ci� in quanto il meccanismo previsto dall'art. 62, comma 1, d.P.R. 602/1973 e in virt� del quale possono essere soggetti a pignoramento anche beni cui normalmente non si estende tale vincolo, e limitato unicamente - come desumibile dal tenore letterale dell'art. 2759 c.c. - ai casi in cui si agisca per ottenere il pagamento delle imposte dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede[9].

Deve, inoltre astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento, l'ufficiale della riscossione, quando � dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virt� di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo.

Tale dimostrazione pu� essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.


[2] Tra le altre, Corte cost., sent. n. 415 del 1996; Cassazione civile, sez. III, 23/05/2014, (ud. 10/03/2014, dep.23/05/2014), n. 11531

[3] Cassazione civile, sez. III, 18/11/2013, n. 25855.

[6] Art. 62 co. 1 come sostituito dall'articolo 52, comma , lettera d), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni inLegge 9 agosto 2013, n. 98

[7] Art. 62 co. 1 bis come aggiunto dall'articolo 52, comma , lettera d), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

[8] In tal senso Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia), sez. L, 04/07/2013, (dep.04/07/2013), n. 131

[9] Tribunale Cassino, 08/08/2008, n. 534.


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