Data: 16/10/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - Ferma la facolt� di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di propriet� del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), pu� procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120mila euro. L'espropriazione pu� essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto [1].

Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passivit� ipotecarie aventi priorit� sul credito per il quale si procede, � inferiore agli importi indicati nel comma 1 art. 76[2].

Eccezione alla pignorabilit�

Eccezione alla pignorabilit�, � rappresentata dall'art. 76 D.P.R. n. 602/1973 - secondo cui, ferma la facolt� di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della riscossione non d� corso all'espropriazione se l'unico immobile di propriet� del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, � adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.[3]

Non rileva, in senso contrario, il principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C- 34/13 del 10.09.2014, secondo cui le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio".

In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "pu� procedere ad esecuzione forzata", ovvero "pu� promuovere azioni cautelari conservative, nonch� ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purch� "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso[4].

I limiti all'iscrizione dell'ipoteca

Per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimit�, "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, e non pu�, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila � "[5].

Ed invero, in materia di esecuzione esattoriale � normativamente previsto il ricorso all'espropriazione forzata immobiliare solo quando il credito sia superiore all'importo di � 8.000,00 (art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973). Tale limitazione deve riguardare, nonostante il silenzio legislativo al riguardo, necessariamente ed obbligatoriamente anche l'ipoteca, in quanto mezzo strumentale alla esecuzione forzata immobiliare, con la conseguenza che, se manca il diritto di procedere alla esecuzione forzata, in quanto i crediti iscritti a molo non raggiungono l'importo stabilito dall'art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973, i beni immobili non possono essere vincolati[6].

Bench�, ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis , d.P.R. n. 602 del 1973, l'Agente della Riscossione sia facoltizzato ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili del contribuente, tuttavia deve ritenersi illegittima l'espropriazione intrapresa sull'unico immobile del debitore, adibito ad uso abitativo ed ove lo stesso risieda anagraficamente[7].


[4] Cassazione civile, sez. trib., 07/10/2015, n. 20055.

[5] Cass., Sez. Un.,22 febbraio 2010 n. 4077

[6] Tribunale Messina, sez. II, 16/04/2015, n. 921.

[7] Comm. trib. prov.le Reggio Emilia, sez. III, 10/03/2015, n. 73.


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