Data: 04/10/2017 21:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La Procura della Repubblica di Torino ha deciso di rendere uniformi i criteri per la definizione dei processi per reati stradali mediante patteggiamento o decreto penale di condanna e di incentivare il ricorso a tali strumenti e, così, ha pubblicato i parametri da utilizzare per le 72 fattispecie di reato contemplate.

Reati interessati

Le tariffe per il patteggiamento e il decreto, come detto, riguardano i più diffusi reati stradali, tra i quali spiccano la guida in stato di ebbrezza (in tutte le diverse declinazioni previste) e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Si segnalano, poi, l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di sinistri con danni alle persone, l'inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza ai feriti e il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest o all'accertamento dello stato di alterazione da droghe, mentre restano esclusi dalla griglia i recenti reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

Importi più elevati per i patteggiamenti "tardivi"

La griglia prevede poi degli importi differenti a seconda che il patteggiamento sia chiesto prima o dopo la notifica della citazione a giudizio, che sono più elevati nel secondo caso e più contenuti nel primo.

Ad esempio, con riferimento alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, per il patteggiamento precedente alla notifica della citazione a giudizio sono proposti dieci giorni di arresto, sei mesi di sospensione della patente e 1.400 euro di ammenda, mentre per il patteggiamento successivo sono chiesti venti giorni di arresto, nove mesi di sospensione della patente e 2.000 euro di ammenda. In caso di decreto penale di condanna, la Procura propone 1.600 euro di ammenda e sei mesi di sospensione della patente.

Si pensi, ancora, al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest senza attenuanti, per il quale per il patteggiamento precedente alla notifica servono quattro mesi di arresto, un anno di sospensione della patente, la confisca del veicolo e 1.000 euro di ammenda, mentre per il patteggiamento successivo alla notifica sono richiesti sei mesi di arresto, un anno di sospensione della patente, la confisca del veicolo e 1.400 euro di ammenda; in entrambi i casi, se il veicolo è di un terzo, la patente è sospesa per due anni. Per il decreto penale di condanna, invece, sono proposti 7.500 euro di ammenda, la sospensione della patente per un anno (o per due se il veicolo è di un terzo estraneo) e la confisca del veicolo.

Attenuanti

Per quanto riguarda le attenuanti generiche e le aggravanti, invece, la Procura di Torino considera le prime prevalenti rispetto alle seconde esclusivamente nei casi in cui l'imputato sia incensurato o abbia dei precedenti penali trascurabili, mentre le considera equivalenti se l'imputato abbia dei recenti precedenti penali.

Se però i precedenti sono gravi o plurimi e ravvicinati nel tempo o inerenti a reati commessi in violazione del codice della strada le attenuanti generiche sono escluse.


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