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Data: 06/10/2017 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La Commissione giustizia, questa settimana, sta esaminando lo schema di decreto ministeriale contenente il regolamento di disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Se il parere sarà positivo, per il via libera basterà solo l'ok definitivo del Ministero. Vediamo, quindi, di cosa si occupa il testo del decreto. Organizzazione dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocatiDopo aver disciplinato le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione necessari per accedere alla professione di avvocato, lo schema di decreto si occupa della loro organizzazione, stabilendo che questa può essere affidata sia ai consigli dell'ordine e alle associazioni forensi giudicate idonee, sia agli altri soggetti previsti dalla legge. In quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario l'accreditamento da parte dei consigli dell'ordine dopo aver sentito il CNF o da parte del CNF stesso in caso di corsi con rilevanza nazionale. Per poter ottenere l'accreditamento è necessario presentare un'apposita istanza nella quale indicare la propria denominazione e i propri dati identificativi; la durata, la collocazione temporale, l'organizzazione, il fine e la sede (con la capacità ricettiva) del corso e il sistema di controllo delle presenze. Nell'istanza va anche individuato il comitato tecnico-scientifico, avendo cura di indicare i nominativi dei componenti e allegare il loro curriculum vitae. Infine, vanno indicati la quota di iscrizione richiesta, i finanziamenti eventualmente ricevuti, il programma del corso, l'indicazione della metodologia didattica e il curriculum vitae dei docenti (che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento). Se entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza questa non riceve alcun riscontro, la richiesta si intende accolta. Per i consigli dell'ordine, invece, la regola è quella dell'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi; se queste ultime non sono istituite, il COA può provvedere all'organizzazione direttamente, anche con la collaborazione delle associazioni forensi, di altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o di fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale o stipulando apposite convenzioni con le università. I contenuti dei corsi di formazioneLo schema di decreto si occupa poi dei contenuti dei corsi di formazione, che possono avere carattere sia teorico che pratico e che devono essere idonei a sostenere e integrare la preparazione dell'aspirante avvocato, senza trascurare i principi deontologici. In particolare, le materie che vanno approfondite con i corsi di formazione sono: -diritto civile, -diritto penale, -diritto amministrativo, -diritto processuale civile, -diritto processuale penale -diritto processuale amministrativo, -ordinamento e deontologia forense, -tecnica di redazione degli atti giudiziari, -tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale, -teoria e pratica del linguaggio giuridico, -argomentazione forense, -diritto costituzionale, -diritto del lavoro, -diritto commerciale, -diritto dell'Unione Europea, -diritto internazionale privato, -diritto tributario, -diritto ecclesiastico, -organizzazione e amministrazione dello studio professionale, -profili contributivi e tributari della professione di avvocato, -previdenza forense, -elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. Scelta dei docenti per gli aspiranti avvocatiI docenti incaricati dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocati andranno scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, esperti in materie giuridiche o funzionali alla formazione professionale forense. La presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento impedisce la nomina del docente, mentre viene dato rilievo all'esperienza maturata come formatori e alla frequenza di corsi di preparazione per l'attività di formatore. Durata del corso di formazioneLa durata minima dei corsi è fissata in 160 ore, che andranno distribuite omogeneamente durante i 18 mesi di pratica (il cui svolgimento non deve essere in alcun modo ostacolato). L'organizzazione prevede la divisione dell'anno in due semestri, ai quali corrispondono due moduli utili per la formazione: novembre-aprile e maggio-ottobre. Quota di iscrizione e numero di partecipantiLa previsione di una quota di iscrizione destinata alla copertura delle spese è rimessa alla discrezionalità dei soggetti organizzatori, che possono prevedere anche borse di studio per i praticanti più meritevoli che tengano conto anche del reddito. È sempre nella facoltà dei soggetti organizzatori la decisione di programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, che però dovrà tenere conto delle possibilità di assicurare l'effettività della formazione considerato il numero dei praticanti iscritti nell'apposito registro. Al medesimo fine, è data la possibilità ai consigli dell'ordine, tra le altre cose, di attivare corsi con modalità telematiche certificate dal CNF, che non potranno comunque superare le 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di pratica. VerificheLa proficua frequenza dei corsi è assoggettata a controlli mediante due verifiche intermedie, da svolgersi al termine dei primi due semestri, e una verifica finale, all'esito del corso, mediante test a risposta multipla composti nel primo caso da trenta domande e nel secondo caso da quaranta domande. A tal proposito, lo schema di decreto prevede l'istituzione di una Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto, presso il Ministero della giustizia, costituita da 9 componenti e da un presidente, scelti tra avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati anche a riposo e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, purché gli stessi non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. Le domande sono elaborate, in ogni caso, tenendo conto delle linee guida del CNF, che si occupano di stabilire anche le date, l'ora e la durata delle verifiche. Concretamente, le verifiche saranno curate dalla Commissione di valutazione interna, designata da soggetti organizzatori dei corsi. |
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