Data: 06/10/2017 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Ritorna sulle colonne virtuali di LIA Law In Action con un altro, significativo contributo Vincenzo Liguori, p.avvocato dei fori di Napoli e Roma; questa volta si occupa di polizze infortuni e di vessatorietà delle clausola di intrasmissibilità dell'indennizzo agli eredi della polizza Helvetia "Zero Imprevisti". Il provvedimento è il n. 26661 dell'AGCM, pubblicato il 17 luglio 2017.
Buona lettura!

1. Il caso

2. Il procedimento

3. Il provvedimento

4. Le clausole di intrasmissibilità sono vessatorie

5. Considerazioni conclusive


Il caso

In data 2 febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - alla quale dal 2012 sono state attribuite nuove competenze in materia di clausole vessatorie - ha instaurato un procedimento nei confronti dell'impresa di assicurazione Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A..

Oggetto del procedimento è stata la valutazione del contratto relativo alla polizza infortuni "Helvetia Zero Imprevisti", con particolare attenzione alle clausole contenute nelle condizioni di polizza di seguito riportate:

  • art. 29 - Criteri di indennizzabilità: "La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. […]";
  • art. 56 - Diritto all'indennizzo: "Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato offerto in misura determinata, ma non ancora liquidato, la società paga agli eredi dell'assicurato l'importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima".

Dette clausole:

  • in primis sancivano solennemente che il diritto all'indennizzo è di carattere personale e dunque "contrattualmente" intrasmissibile agli eredi;
  • in secundis prevedevano l'esclusione del diritto all'indennizzo in favore degli eredi qualora il decesso del soggetto assicurato-danneggiato-beneficiario fosse avvenuto prima che l'impresa avesse potuto oggettivamente accertare l'esistenza dei postumi o formulare concretamente un'offerta.


Il procedimento

Durante il procedimento - al quale hanno partecipato sia numerose associazioni di consumatori (Adiconsum, Udicon, Codacons, Movimento Consumatori), sia il SNA (Sindacato nazionale agenti assicurativi), sia l'ANIA (Associazione nazionale imprese assicurative) - le associazioni dei consumatori ed il sindacato nazionale agenti assicurativi hanno tacciato di vessatorietà le predette clausole ex art. 33, commi 1 e 2 lettere a), b), q) e t) del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in quanto le previsioni in esse contenute, riguardanti l'intrasmissibilità e le modalità di accertamento dell'invalidità, rappresentavano una palese limitazione della responsabilità dell'assicuratore e perciò un grave pregiudizio per l'equilibrio contrattuale tra le parti.

Diversamente l'ANIA, con riguardo alla clausola di intrasmissibilità del diritto all'indennizzo, ha sostenuto che, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato-beneficiario avvenuta prima dell'accertamento dello stato di invalidità, gli eredi non fossero oggetto di tutela diretta e che quindi non avrebbero potuto vantare alcuna pretesa poiché, essendo il relativo diritto non ancora sorto in capo al beneficiario-assicurato-defunto, esso non poteva essere, di conseguenza, nemmeno passibile di entrare a far parte del patrimonio degli eredi.

Sulla stessa linea difensiva si poneva l'Helvetia, la quale ha sostenuto che non è contrattualmente possibile consentire il trasferimento del diritto originariamente sorto in capo al de cuius agli eredi perché, sotto il profilo squisitamente tecnico-giuridico, tali eredi avrebbero dovuto esercitare un diritto personale ed esclusivo del beneficiario-assicurato-defunto e, quindi, non trasmissibile.

Con riguardo alle clausole relative ai criteri di indennizzabilità, in risposta alle critiche mosse dalle associazioni dei consumatori vertenti sulla mancata predeterminazione dei criteri di accertamento dell'invalidità - l'Helvetia ha sostenuto che le modalità e le tempistiche degli accertamenti da svolgersi per valutare il consolidarsi dei postumi dipendono dalla peculiarità degli eventi via via sottesi al verificarsi dell'invalidità, per cui se l'Impresa fissasse dei termini predefiniti per tali accertamenti rischierebbe di effettuare una valutazione anticipata ed, in alcune ipotesi, di riconoscere un indennizzo inferiore a quello dovuto per tali postumi (i quali potrebbero non essersi ancora stabilizzati al momento dell'accertamento da parte dell'Impresa).

L'Helvetia ha sostenuto, in sostanza, che l'eccessiva "discrezionalità" nello svolgimento degli accertamenti e la mancata predeterminatezza delle tempistiche per effettuare gli stessi era dunque dettata dalla necessità che i postumi si stabilizzassero fino a poter definire il livello di invalidità permanente da riconoscere all'assicurato.

L'Helvetia, alla luce di quanto rilevato dalle associazioni di consumatori nell'ambito della consultazione pubblica, ha successivamente rivisto la propria posizione nel corso del procedimento, ammettendo espressamente che, per come formulate, le clausole in questione avrebbero potuto indurre i consumatori a non comprendere appieno il contenuto e la natura delle garanzie offerte, ragion per cui ha significativamente modificato la propria documentazione contrattuale.


Il provvedimento

L'AGCM, con il provvedimento n. 26661, pubblicato sul bollettino n. 27 del 17/7/2017, ha disatteso le osservazioni difensive dell'Helvetia e dell'ANIA, ha fatto proprie le osservazioni delle associazioni di consumatori e degli organismi di categoria ed ha ritenuto che entrambe le clausole in questione erano vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e comma 2, lettere f) e t) e 34 comma 2 D.lgs. 206/2005, in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori.

L'Helvetia ha introdotto l'ipotesi di devoluzione agli eredi dell'indennizzo in caso di premorienza del beneficiario-assicurato-invalido rispetto agli accertamenti dell'invalidità, anche qualora il decesso si verifichi entro i 6 mesi dall'evento che ha generato l'invalidità, individuando con precisione le procedure e la documentazione necessaria a provare lo stato di invalidità quale presupposto necessario al sorgere del diritto all'indennizzo. L'Helvetia ha poi applicato "retroattivamente" dette modifiche anche ai rapporti contrattuali già in essere.

L'AGCM ha, infine, imposto la pubblicazione del provvedimento a cura e spese dell'Helvetia - ai sensi dell'art. 37 bis D.lgs. 206/2005 e dell'art. 21, comma 8, del Regolamento - per venti giorni consecutivi sulla home page del sito www.helvetia.com, con adeguata evidenza grafica ed entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, a pena, in caso di inottemperanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2, D.lgs. 206/2005.

Il provvedimento è senz'altro corretto.

Queste le ragioni.


Le clausole di intrasmissibilità sono vessatorie

Secondo l'originaria formulazione delle clausole in oggetto lo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti si manifestava chiaramente allorché, all'obbligo contrattualmente predeterminato di pagamento del premio gravante in capo all'utente-consumatore non corrispondeva un eguale obbligo dell'impresa-professionista ad effettuare con modalità contrattualmente predeterminate gli accertamenti riguardanti l'infortunio dell'assicurato, ma questo adempimento era rimesso alla libera discrezionalità dell'impresa stessa.

L'assenza di indicazioni predeterminate in ordine alle modalità di accertamento dello stato di invalidità permanente dell'assicurato erano tali da subordinare la liquidazione dell'indennizzo ad una procedura di verifica generica e descritta in maniera tale da risultare:

  • in primis di difficile comprensione lessicale e giuridica;
  • in secundis lacunosa per ciò che riguarda gli obblighi contrattuali dell'impresa;
  • in tertiis alterativa del normale equilibrio contrattuale (a vantaggio dell' impresa-professionista).

Tale ultimo aspetto è rilevante in quanto la previsione contenuta nell'originaria formulazione di dette clausole limitava, di fatto, la responsabilità dell'impresa mirando a ridurre il c.d. rischio garantito, poiché l'assicuratore ben poteva sottrarsi, con intenti fiduciosamente dilatori, all'immediata esecuzione della prestazione indennitaria nella opportunistica attesa del verificarsi dell'evento causativo dell'estinzione dell'obbligazione, ossia il decesso del soggetto assicurato.

Tutto ciò, oltre ad essere in palese contrasto con le clausole generali di buona fede e correttezza, introduceva una causa estintiva dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore non sorretta da alcuna correlazione sinallagmatica, ma fondata esclusivamente su una condotta discrezionale dell'assicuratore e posta in essere, tra l'altro, successivamente al sorgere dell'obbligazione indennitaria in capo allo stesso.


Considerazioni conclusive

Vero è che nelle "polizze vita" il soggetto beneficiario è sempre soggetto diverso dal soggetto portatore di rischio, per cui il primo acquista il diritto alla corresponsione dell'indennizzo iure proprio e non (come invece accade nelle "polizze danni") iure successionis.

Nelle "polizze danni" (come la polizza in questione), disciplinate dagli artt. 1904 e segg. c.c., dunque, il diritto all'indennizzo va riconosciuto agli eredi non in via diretta, ma in via successoria.

Nelle clausole in esame l'impresa aveva contrattualmente subordinato l'acquisto del diritto all'indennizzo in capo agli eredi alla duplice condizione che essa:

  • avesse constatato oggettivamente che l'invalidità permanente si fosse effettivamente costituita in capo al soggetto beneficiario-assicurato;
  • avesse formulato già un'offerta prima del decesso (avvenuto per causa autonoma) di quest'ultimo.

Nel nostro ordinamento vige il c.d. principio della patrimonialità della successione, il quale prevede espressamente la trasmissibilità agli eredi di tutti i diritti a contenuto patrimoniale appartenenti al de cuius in vita e che non risultino caratterizzati dall'intuitus personae.

La ratio che accomuna le norme oggi vigenti a presidio della successione mortis causa è proprio, per l'appunto, quella di favorire la continuazione di tutti i rapporti patrimoniali (rapporti obbligatori, diritti reali, ecc.) appartenenti in vita al de cuius, prevedendo espressamente, in conformità ad un principio di diritto generalmente condiviso ed accettato, che eventi come la fine della vita non incidano sulla continuità dei contratti e non comportino alcun effetto modificativo sulle fonti delle obbligazioni né sui rapporti giuridici già sorti.

Dunque, nonostante l'integrità psico-fisica sia un diritto personale ed, in quanto tale, intrasmissibile e non oggetto di privata negoziazione, il credito risarcitorio derivante dalla sua lesione è un vero e proprio diritto patrimoniale (e/o pecuniario) e, dunque, trasmissibile sia inter vivos (in quanto può essere oggetto, ad esempio, di cessione) sia mortis causa, avendo un'autonoma configurazione rispetto al di­ritto leso e non assumendone il carattere di indisponibilità e, di conseguenza, di intrasmissibilità.

Tali clausole, con le quali l'Helvetia ha tentato funambolicamente di limitare l'applicabilità delle richiamate norme sulla successione le quali, invece, prevedono la trasmissibiltà ereditaria (la cui applicabilità ex lege non può essere emendata dalla volontà negoziale unilaterale del soggetto professionista) e di circoscrivere contrattualmente l'ambito di applicazione della polizza in riferimento all'individuazione dei beneficiari, sono nulle se inserite nel contratto stipulato con un utente-consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2005 (cfr. "Polizza infortuni e nullità della clausola assicurativa di intrasmissibilità del credito indennitario agli eredi", di M. Liguori al seguente link: http://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/polizza-infortuni-e-nullit-della-clausola-assicurativa-di).



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