Data: 06/10/2017 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Tra le tantissime novità apportate dalla riforma Gelli (legge n. 24/2017) al mondo della responsabilità medica vi è anche l'introduzione dell'obbligo di assicurazione sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che per i singoli medici. Ad occuparsene, in particolare, è l'articolo 10 della legge.

L'assicurazione per le strutture sanitarie

Con riferimento alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private la legge dispone un obbligo di copertura assicurativa o di altre misure analoghe per la responsabilità civile sia verso i terzi che verso i prestatori d'opera.

La polizza deve coprire anche i danni cagionati dal personale che opera a qualsiasi titolo presso la struttura assicurata, compresi, per espressa disposizione legislativa, coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica e coloro che rendono prestazioni di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Le strutture sono inoltre tenute a pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell'impresa presso la quale sono assicurate, indicando per esteso i contratti e le clausole assicurative o le misure analoghe che determinano la copertura.

L'assicurazione per i medici

Per quanto riguarda gli esercenti la professione sanitaria, lo stesso articolo 10 della legge Gelli prevede l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave ogni qualvolta gli stessi svolgano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private o prestino la propria opera al loro interno in regime libero-professionale o si avvalgano delle stesse nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.


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