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Data: 09/10/2017 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato può doversi trovare a effettuare prestazioni legali generiche nei confronti di clienti esteri, ovverosia soggetti passivi che possono trovarsi sia all'interno del perimetro comunitario che fuori da questo. Infatti, al fine di delineare compiutamente la disciplina riguardante IVA, fattura, calcolo di tasse o imposte, è necessario operare delle distinzioni, in particolare quanto alla residenza del committente (UE oppure extra-UE) e alla tipologia di operazione che potrà essere "B2B" (Business to Business), se avviene tra due soggetti passivi e "B2C" (Business to Client), se il committente estero è un soggetto privato, non titolare di partita Iva. Territorialità nelle operazioni imponibili IVALa normativa di riferimento è quella posta dal d.P.R. 633/1972. Tale provvedimento, infatti, definisce all'art. 1 le "operazioni imponibili", precisando che l'IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Una disposizione che rende ben chiara l'importanza del concetto di "territorialità" quanto alla prestazione di servizi, definizione che viene ulteriormente precisata all'art. 7-ter del provvedimento, secondo cui: le prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato o quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Nel primo caso conta il destinatario della prestazione, che dovrà essere un soggetto passivo avente partita IVA e stabilito in Italia (operazioni "B2B") per cui solo laddove abbia "sede" in Italia l'operazione sarà territorialmente imponibile; nel secondo caso, invece, (operazioni "B2C") per l'imponibilità rileva la sede del professionista che effettua la prestazione nei confronti di un privato, non soggetto passivo IVA. Ciò significa che, laddove il professionista, soggetto passivo d'imposta in Italia, renda una consulenza per servizi a committente soggetto passivo d'imposta in altro paese (UE o extra UE) dovrà emettere una fattura "non soggetta" sulla quale dovrà essere indicata altresì la dicitura "inversione contabile" in caso si tratti di prestazioni rese all'interno dell'UE, come previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR n. 633/72. Consulenza legale a privati intra ed extra UEImponibili a fini IVA, si desume dalla norma, saranno anche le prestazioni nei confronti di privati laddove il professionista che le abbia rese abbia la propria sede in Italia. Tuttavia, ulteriori precisazioni necessita il caso in cui il cliente sia un soggetto passivo privato (B2C): l'art. 7-septies del d.P.R. 633/1972, infatti, derogando a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), afferma che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato una serie di prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione Europea. Tra queste rientrano, lett. c), le "prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale". In pratica, secondo una lettura della norma in combinato con l'art. 7-ter, deve ritenersi che se la consulenza è resa a un privato UE, l'operazione si considera come effettuata in Italia e dunque soggetta a IVA ordinaria, mentre laddove il privato sia "extra UE", l'operazione dovrà ritenersi non imponibile per mancanza del requisito di territorialità richiesto dalla legge. In pratica, laddove un avvocato italiano offra la propria consulenza a un privato tedesco, non titolare di partita IVA, la normativa summenzionata stabilisce l'imponibilità nello Stato in cui il professionista esecutore abbia la propria sede (dunque in Italia) con emissione di fattura con l'aliquota vigente. Diverso il caso in cui la consulenza sia resa nei confronti di privati extra UE per cui dovrà essere messa fattura con annotazione "operazione non soggetta" stante le previsioni di legge. |
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