Data: 24/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Un pubblico ufficiale in servizio, (comandante del corpo dei vigili urbani), perviene alla contraffazione di due documenti per tentare di favorire un conoscente ed evitargli una sanzione per violazione del codice della strada. L'abuso, peraltro, integra gli estremi di un vero e proprio disegno illecito, elaborato ed analitico, con conseguente elevata gravità dell'addebito mosso al funzionario comunale agente. Viene ad essere instaurato, infatti, giudizio penale conclusosi, in primo grado, con la condanna dell'interessato per il delitto di cui agli articoli 56 e 640, commi 1 e 2, C.P., ?per avere, con artifici e raggiri ??..posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'autorità Prefettizia, procurandosi, altresì, un ingiusto profitto, consistente nel non dovere estinguere la sanzione irrogatagli?.?; Emersa la condotta, illecita ed illegittima, in tutta la sua oggettiva evidenza, il Comune competente nella fattispecie, provvede al licenziamento del dipendente per Giusta Causa, adducendo, quale motivazione assorbente, il comportamento disfunzionale posto in essere dal Comandante, incidente sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti ed irrimediabilmente leso, (anche se, il giudizio penale, non si era ancora concluso). Il funzionario licenziato, quindi, propone ricorso avvero il provvedimento amministrativo del Comune, dinnanzi al Tar Calabria, sez. di Catanzaro, che in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato sostenendo che, pendendo un giudizio penale, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso. La sentenza del Tar calabrese è appellata dal Comune resistente il quale trova il consenso del Consiglio di Stato, che, nell'occasione, sconfessa l'opinione del giudice di prime cure. Secondo il Consesso di Palazzo Spada: << ai sensi dell'allora vigente CCNL ? art. 25, comma 8 ? ?il procedimento disciplinare??deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva?; sennonché, con il termine ?procedimento penale? deve ritenersi che sia stato fatto riferimento al procedimento penale iniziato e, dunque, alla fase che segue la richiesta di rinvio a giudizio; l'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare si determina, infatti, solo quando il dipendente pubblico è sottoposto per gli stessi fatti ad azione penale e questa ha propriamente inizio, ai sensi dell'art. 405 c.p.c., con la formulazione dell'imputazione nei casi previsti dall'art. 444 e sgg. c.p.p. o con la richiesta di rinvio a giudizio >>. Precisa, quindi, il Collegio, che nella fattispecie, essendosi concluso il procedimento che ha portato al licenziamento in un momento antecedente rispetto a quello della richiesta del rinvio a giudizio dell'interessato, ?deve ritenersi insussistente l'obbligo dell'amministrazione di sospendere il procedimento sanzionatorio; donde la fondatezza del motivo in esame?. Nel prosieguo delle proprie argomentazioni giuridiche, il Consiglio di Stato accoglie anche gli altri motivi di gravame mossi avverso la sentenza del Tribunale calabrese, in particolare ritenendo il provvedimento gravato supportato da motivazione sufficiente anche per quanto attiene alla proporzionalità della scelta operata dalla P.A., da relazionare, rebus sic stantibus, con la natura e la gravità delle violazioni poste in essere. Nella fattispecie, trattavasi di comportamenti, in special modo, produttivi di ?un significativo pregiudizio per l'immagine dell'amministrazione comunale stessa, dal momento che, di fronte all'opinione pubblica, appare manifestamente disdicevole e patentemente lesivo della trasparenza e credibilità dell'azione amministrativa, il fatto che un agente comunale di P.S., chiamato a svolgere attività sanzionatoria, tra l'altro, proprio nell'ambito della repressione delle infrazioni stradali, abbia inteso favorire un conoscente proprio per sottrarlo ? con le dette alterazioni documentali e false attestazioni ? agli oneri di una sanzione per violazione del Codice della Strada?. Il Consiglio di Stato, in conclusione, bacchetta il Tribunale Amministrativo catanzarese e dà il ben servito al funzionario truffaldino. (Si ringrazia il Dott. Giuseppe Buffone e Altalex) Consiglio di Stato , sez. V, decisione 03.10.2005
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