Data: 13/10/2017 19:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � A seguito dell'approvazione da parte del Senato, la riforma del fallimento ha ricevuto il via libera definito e, finalmente, si superer� una normativa ormai inadeguata, il cui impianto generale risaliva al 1942, ovverosia a 75 anni fa.

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Tra le molteplici novit� introdotte, si segnala in particolare la previsione di specifiche garanzie per chi acquista immobili da costruire.

Acquirenti immobili da costruire: atto pubblico o scrittura privata autenticata

Pi� precisamente, con la riforma appena approvata il compito di tutelare maggiormente i diritti patrimoniali degli acquirenti di case che non sono ancora state realizzate viene affidato al Governo che, innanzitutto, dovr� stabilire l'obbligo di stipulare per atto pubblico o per scrittura privata autenticata sia l'atto o il contratto che ha come finalit� il trasferimento non immediato della propriet� o di un altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, sia qualsiasi altro atto che ha le stesse finalit�.

Il fine di tale previsione, esplicitato dalla stessa riforma, � quello di garantire che venga compiuto da un notaio il controllo di legalit� sull'adempimento sia dell'obbligo di stipulare la fideiussione che dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria, entrambi posti dal decreto legislativo numero 122 del 20 giugno 2005.

Nullit� del contratto

Nello stabilire delle specifiche garanzie per chi acquista immobili da costruire, poi, il Governo dovr� anche occuparsi del caso in cui non venga adempiuto il predetto obbligo assicurativo, stabilendo che, se tale ipotesi si verifica, il contrattoviziato da nullit� relativa (che pu� essere fatta valere unicamente dall'acquirente).

Si precisa che l'assicurazione richiesta dalla legge � un'assicurazione decennale che deve essere stipulata a beneficio dell'acquirente con effetto dalla data di ultimazione dei lavori e con copertura estesa ai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, che derivano dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si siano manifestati dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.




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