Data: 15/10/2017 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per gli avvocati, posticipata ma comunque imminente, lascia attorno a s� numerosi dubbi.

Si pensi al caso in cui l'avvocato eserciti l'attivit� in forma associata: molti si stanno ancora domandando se vanno stipulate una polizza personale e una polizza per la societ� o se � sufficiente solo la polizza individuale o solo quella collettiva.

Obbligo assicurazione avvocati: il testo della legge

L'articolo 12 della legge professionale forense numero 247/2017, infatti, pone oggi l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilit� civile e contro gli infortuni per "l'avvocato, l'associazione o la societ� tra professionisti".

Il dubbio nasce dalla congiunzione disgiuntiva "o" e fa sorgere la domanda: l'alternativa riguarda tutti e tre i soggetti contemplati o solo il tipo di forma collettiva scelto per l'esercizio della professione?

A prima vista, l'interpretazione corretta potrebbe sembrare la prima, ma a ben guardare la seconda opzione � quella preferibile, posto che la congiunzione disgiuntiva � posta solo tra le parole associazione e societ�.

Interpretazione sistematica

Tuttavia, � innegabile che il solo dato letterale � tale da lasciare forti margini dubbio, tanto che per avere una risposta pi� sicura non pu� prescindersi da un'interpretazione sistematica che ponga l'articolo 12 in stretta correlazione con il contesto normativo nel quale � situato.

E allora, la prima norma da guardare � quella di cui all'articolo 14, comma 2, della legge numero 247, che chiarisce che, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito a un avvocato quale componente di un'associazione o di una societ� professionale, lo stesso resta sempre di natura personale. L'avvocato che accetta l'incarico, quindi, "ne assume la responsabilit� personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la societ�".

Vanno poi considerati l'articolo 4, il quale precisa che, anche in caso di associazione tra avvocati, l'incarico � "sempre conferito all'avvocato in via personale", e l'articolo 4-bis, in forza del quale "la responsabilit� della societ� e quella dei soci non esclude la responsabilit� del professionista che ha eseguito la specifica prestazione".

Tutti questi dati, sembrano far propendere per l'obbligo individuale dell'avvocato di dotarsi di una propria polizza, che si aggiunge a quella della societ� o dell'associazione.

A sostegno di ci�, possono porsi anche l'obbligo per il singolo avvocato, dettato sempre dall'articolo 12 della legge professionale, di rendere noto al cliente gli estremi della propria polizza di assicurazione e la circostanza che il possesso di quest'ultima � uno dei requisiti da verificare nell'accertamento dell'esercizio effettivo della professione. Infine, l'avvocato non munito di polizza rischia anche di essere sanzionato con la censura.

Interpretazioni contrastanti

Tuttavia, � comunque auspicabile un qualche intervento chiarificatore, posto che sul punto continua a non esserci chiarezza.

Basti pensare, ad esempio, che per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano devono ritenersi esonerati dalla sottoscrizione di un'autonoma polizza i singoli collaboratori che fanno parte di uno studio riunito in un'associazione professionale gi� dotata di assicurazione professionale e contro gli infortuni che li copra nominativamente.

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