Data: 20/10/2005 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sentenza n. 34655/2005) si sono pronunciate sul contrasto giurisprudenziale insorto in merito all'applicabilit� dell'art. 649 c.p.p. alle sentenze non ancora passate in giudicato e hanno stabilito che "A compendio di tutte le precedenti considerazioni, le Sezioni Unite ritengono di dovere formulare sulla questione controversa il seguente principio di diritto: Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilit� dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, semprech� i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria". In particolare nella decisione la Corte ha rilevato come la disciplina di cui agli artt. 28 segg. c.p.p. � dettata per regolare i casi di contemporanea pendenza di identici procedimenti innanzi a sedi diverse, e non gi� in fasi o gradi diversi (o giudici) della medesima sede giudiziaria e che neppure � applicabile il 2 co. dell'art. 28 c.p.p., che mira a risolvere i conflitti, soggettivamente o oggettivamente analoghi, che diano luogo a situazioni di contrasto tra giudici tali da determinare una stasi dell'attivit� processuale. Infine la Corte ha precisato che l'art. 3 c.p.p. elenca tassativamente i casi di sospensione del processo e che non � consentita l'applicazione analogica.
Tutte le notizie