Data: 25/10/2017 16:00:00 - Autore: Raffaella feola

di Raffaella Feola - Il delitto di "sequestro di persona a scopo di estorsione" � disciplinato dall'art. 630 c.p.

La ratio del reato ex art. 630 c.p.

La disposizione in esame trova fondamento non solo nella necessit� di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libert� personale del singolo.

Il reato ex art. 630 c.p. � un reato comune, poich� non occorre una determinata qualit� o qualifica per privare un soggetto della libert� personale e, per estorcere al sequestrato o a terzi un prezzo per la liberazione.

Essendo aggiunta alla privazione della libert� di cui all'art. 605 c.p., la componente dell'estorsione ex art. 629 c.p. si evince che ci troviamo davanti ad un reato dalla struttura complessa.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo che integra il reato in esame � il dolo specifico, che � costituito dal voler privare un soggetto della libert� per conseguirne un profitto che, � richiesto come prezzo per la liberazione della vittima.

Forme di manifestazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione

All'art. 630 c.p. il legislatore ha previsto una serie di forme di manifestazione del reato, che, si distinguono sia nel precetto che nella sanzione.

Ai commi 2 e 3 sono previste due ipotesi di fattispecie aggravata dall'evento morte del sequestrato.

La morte pu� essere una conseguenza voluta o meno dall'agente.

In relazione al comma 3, l'art. 630 c.p. prevede il caso in cui il sequestrato muore per volont� dell'agente.

In questo caso il reato � complesso poich� vi � non solo il sequestro ma anche la morte. La fattispecie di reato delineata � autonoma, non � un'aggravante.

Il comma 4, invece, prevede una pena ridotta nell'ipotesi in cui uno dei concorrenti si dissoci dal delitto volontariamente, adoperandosi di sua spontanea volont� a liberare la vittima sequestrata.

La privazione della libert� personale

Il delitto in esame � a forma libera, di conseguenza come affermato dalla Cassazione penale con sentenza 1371/1987, non � richiesto l'uso di mezzi particolari.

La privazione della libert� personale pu� essere provocata non solo con l'uso di violenza fisica o di minaccia, ma anche con l'inganno.

La violenza � intesa come l'uso dell'energia fisica tale da non permettere alcuna forma di resistenza, ma la Cassazione (con sentenza 14566/2005) ha delineato anche la forma della violenza morale che, ricorre quando pur in assenza di parole e di specifici atti intimidatori, si pone in essere un atteggiamento suscettibile di togliere alla persona offesa la capacit� di determinarsi e di agire secondo la propria volont�.

Circa la minaccia essa va intesa come il prospettarsi di un male ingiusto e notevole, anche senza l'utilizzo di ulteriori strumenti coercitivi.

Il reato in questione, per�, � perpetrabile anche attraverso l'induzione in errore di un soggetto.

La privazione della libert� pu� essere assoluta e relativa.

Nel primo caso vi � l'impossibilit� assoluta di autoliberazione, nel secondo vi sono ostacoli che rendono difficile il recupero della libert�.

Leggi anche: Il reato di sequestro di persona ex art. 605 del codice penale


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