Data: 17/10/2017 21:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - A partire dal 1° settembre 2018, per presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, dovrà essere utilizzata l'apposita modalità precompilata dall'Inps in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (per approfondimenti: Dal 2018, Isee precompilato obbligatorio).

Le novità sul tema sono contenute nel d.lgs. n. 147/2017 (qui sotto allegato) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017 e contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".

Il decreto introduce il c.d. reddito di inclusione, operativo dal 1° gennaio 2018 (per approfondimenti: In vigore il reddito di inclusione: fino a 485 euro al mese) che sostituirà completamente l'attuale Sia (sostegno inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione).

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

Per l'accesso al Reddito di inclusione (ReI) si terrà conto anche della DSU (dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE) che, a decorrere dal 2018, sarà precompilata dall'INPS a mezzo di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, per la precompulazione verranno utilizzate tutte le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ex art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/1973 e art. 11, comma 2, d.l. 201/2011.

Anche i datori di lavoro dovranno contribuire ad agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente attraverso le comunicazioni obbligatorie (ex art. 9-bis d.l. 510/1996) che dovranno contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

DSU precompilata: informazioni e possibilità di modifica

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata dall'utente, eccetto che per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

Invece, laddove non sia stata ancora presentata alcuna dichiarazione dei redditi, le relative componenti rilevanti a fini ISEE potranno essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.

DSU precompilata disponibile in via telematica

La DSU precompilata dall'INPS sarà resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che potrà accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, oppure a mezzo di centro di assistenza fiscale (CAF) conferendovi apposita delega.

Il decreto precisa che a tale scopo saranno individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino l'accesso alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica; un apposito decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle finanze), invece, stabilirà la data a partire dalla quale sarà possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente.

Lo stesso decreto, inoltre, preciserà le componenti della DSU che resteranno interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

Infine, a partire dal 1° settembre 2018, tuttavia, la modalità precompilata rappresenterà l'unica al fine della presentazione della DSU che, a decorrere dalla medesima data, avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

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