Data: 17/10/2017 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con l'approvazione da parte del Senato della riforma fallimentare, � stata tracciata la strada per l'introduzione della nuova procedura di allerta, che il Governo dovr� provvedere ad attuare nei prossimi mesi attenendosi ai principi e ai criteri direttivi tracciati dall'articolo 4 della riforma.

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Natura della procedura di allerta

La procedura si caratterizza per avere natura non giudiziale e confidenziale. Ci� in ragione della reticenza degli imprenditori ad affrontare le situazioni di difficolt� attraverso procedure concorsuali, viste sempre di cattivo occhio, e con il conseguente fine di agevolare l'emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

Campo di applicazione

Il Governo dovr� innanzitutto definire i casi in cui l'allerta trover� effettiva applicazione, o meglio le ipotesi in cui essa sar� esclusa.

In particolare, la procedura non dovr� applicarsi alle societ� quotate in borsa o in un altro mercato regolamentato n� alle imprese definite grandi imprese dalla normativa UE.

Organismo dedicato

Presso ciascuna camera di commercio, poi, sar� istituito un organismo dedicato all'assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita dalla crisi. Tale organismo dovr� nominare un collegio di almeno tre esperti designati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, l'altro dalla camera di commercio, industria, artigianato e l'ultimo dalle associazioni di categoria. La scelta andr� comunque fatta attingendo dall'albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale le funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

All'organismo spetter�, su istanza del debitore, la competenza a giungere entro un congruo termine (che potr� essere prorogato sino ad arrivare a una durata complessiva massima di sei mesi solo se i riscontri delle trattative sono positivi) a una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.

Una volta ricevuta l'istanza, l'organismo dar� comunicazione immediata della stessa ai creditori pubblici qualificati.

Se il collegio non individua delle misure utili a superare la crisi, attestando la fase di insolvenza, l'organismo � tenuto a darne notizia al PM, che dovr� accertare tempestivamente l'insolvenza stessa.

Gli atti istruttori della procedura potranno in ogni caso essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale.

Fondati indizi di crisi

Le linee guida che dovranno ispirare la realizzazione concreta della nuova procedura di allerta affidano poi agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alle societ� di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della societ� circa l'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta da parte di quest'ultimo, di informare tempestivamente l'organismo ad hoc di cui si � detto sopra.

Creditori pubblici qualificati

La riforma pone alcuni oneri anche a carico dei creditori pubblici qualificati, tra i quali l'Agenzia delle entrate, gli agenti di riscossione e gli entri previdenziali.

Essi dovranno infatti necessariamente segnalare immediatamente agli organi di controllo societari e all'organismo ad hoc il perdurare di inadempimenti di importo rilevante (definiti sulla base di criteri relativi rapportati alle dimensioni dell'impresa). Se non provvedono, rischiano l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono.

I creditori pubblici qualificati sono inoltre tenuti ad avvisare immediatamente il debitore del fatto che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante e che, pertanto, si provveder� alla segnalazione se nei successivi tre mesi non venga attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, non venga estinto il debito, non si addivenga a un accordo o non si chieda l'ammissione a una procedura concorsuale.

Convocazione del debitore

L'organismo, una volta che ha ricevuto le predette segnalazioni o l'istanza del debitore, � tenuto a convocare immediatamente quest'ultimo, in via riservata e confidenziale.

Se il debitore � una societ� dotata di organi di controllo, dovranno essere convocati anche i loro componenti.

Lo scopo dell'incontro � quello di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente e di individuare, nel pi� breve tempo possibile, le misure idonee a rimediare allo stato di crisi.

Responsabilit� del collegio sindacale

Nella regolamentazione della procedura di allerta, il Governo dovr� poi determinare i criteri di responsabilit� del collegio sindacale, in maniera tale da evitare che, successivamente alla segnalazione, si creino delle ipotesi di responsabilit� solidale di sindaci e amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni.

Misure protettive

Al debitore che presenta l'istanza all'organismo o che viene da questo convocato deve essere garantita la possibilit� di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'emanazione delle misure protettive necessarie per portare a termine le trattative.

Di tali misure andranno disciplinati la durata, gli effetti, il regime di pubblicit�, la competenza a emetterle e la revocabilit�.

Misure premiali

All'imprenditore che ha proposto l'istanza tempestivamente (ovverosia entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria), cos� come a quelli che hanno tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato

preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, andranno poi riconosciute delle misure premiali.

Queste potranno sia avere natura patrimoniale che concretizzarsi in termini di responsabilit� personale e, in questo secondo caso, tra di esse andranno ricomprese anche la causa di non punibilit� per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, se il danno patrimoniale cagionato � di speciale tenuit�; un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati e una riduzione congrua degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa.


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