Data: 27/10/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla propriet� comune o esclusiva di altri condomini "deve intendersi condizionato alla impossibilit� per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri". Con questa decisione la Corte ha accolto la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che si era visto posizionare l'antenna sulla sua propriet� da parte di un altro condomino.
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