Data: 18/10/2017 15:30:00 - Autore: Giovanni Fidone
Avv. Giovanni Fidone - Con un recente provvedimento reso in sede cautelare, il Tribunale di Roma ha definito i contorni della giurisdizione in relazione ad una procedura di conferimento di un incarico a tempo determinato, da parte di una società "in house".
In dettaglio, il Tribunale del Lavoro di Roma, negando la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ha riconosciuto che la questione deve essere necessariamente ricondotta nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzitutto perchè la controversia concerne la selezione per la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Non risultando configurabile alcuna instaurazione di rapporto di pubblico impiego per i vincitori della selezione, va conseguentemente escluso qualsiasi possibile richiamo all'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Ancora, il Tribunale Romano chiarisce che le controversie relative a rapporti di "parasubordinazione" o di conferimento di un incarico professionale da parte di un ente pubblico ad un soggetto che non risulta inserito nella struttura organica dell'Amministrazione, rientrano nella giursdizione dell'A.G.O.
Ma, come ha precisato il Tribunale di Roma, un altro elemento depone in favore della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario: la natura del soggetto che attribuisce l'incarico in questione che è, per l'appunto, una società "in house".
Ebbene, nel richiamare la recentissima pronunzia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7759 del 27 marzo 2017, il Giudice di merito ha ricordato che le procedure per l'assunzione di personale dipendente da parte di società c.d. "in house providing", rientrano nell'alveo della giurisdizione dell'A.G.O. e non del Giudice Amministrativo.
A tale conclusione non può non pervenirsi, infatti, sol se si consideri che il modello privatistico delle società "in house" esclude, in radice, l'applicabilità delle regime del pubblico concorso, trovando comunque applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
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