Data: 18/10/2017 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La sola circostanza che un manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente, per la Corte di cassazione, non è una ragione idonea a negare la possibilità di costruire tale manufatto in aderenza al fabbricato realizzato dal vicino sul confine.

Lo si legge nella sentenza numero 23986/2017 dello scorso 12 ottobre (qui sotto allegata), con la quale i giudici hanno anche precisato che non importa che il fabbricato preesistente cui il manufatto costituisca addizione sia stato realizzato prima o dopo quello del vicino.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza numero 11488/2015, se la situazione lo consente e la soluzione originaria è legittima, la soluzione costruttiva (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) può infatti essere modificata in ogni tempo.

La vicenda

La pronuncia ha avuto origine da una vicenda che vedeva coinvolte due società:

- una, che aveva avviato il giudizio di primo grado assumendo che l'altra aveva costruito una scala sul confine tra le rispettive proprietà in violazione delle norme sulle distanze legali previste dal codice civile e dal PRG del comune di Empoli e della disciplina delle vedute e che perciò chiedeva la demolizione dell'opera ed il risarcimento del danno;

- l'altra che, costituitasi in giudizio, aveva chiesto in via riconvenzionale che fosse disposta la demolizione della scala e del vano in allumino anodizzato realizzati dalla società attrice in aderenza al muro di confine tra le due proprietà e che tale società fosse condannata al risarcimento danni.

Il tribunale di Firenze accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale, mentre la Corte d'appello, confermando l'accoglimento delle pretese attoree, decideva di accogliere anche la domanda del convenuto e condannava quindi la società attrice-appellata a demolire la scala esterna e il manufatto realizzati e a risarcire i danni cagionati.

Proprio quest'ultima si è quindi rivolta alla Corte di cassazione che, sulla base delle ragioni sopra viste, ha deciso di accoglierne le doglianze, incaricando la corte territoriale di accertare se la realizzazione della scala sia o meno antecedente a quella del vano in alluminio anodizzato e, in generale, di tornare sulla questione tenendo conto del principio in forza del quale la costruzione in aderenza è possibile anche se si tratti di addizione di opera preesistente.


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