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Data: 19/10/2017 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Sperare di essere esonerati dal pagamento di quanto dovuto per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento taroccando il ticket è un'idea molto rischiosa. Lo dimostra il caso di un automobilista che, proprio per tale comportamento, è stato condannato in via definitiva dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 48107/2017 qui sotto allegata, per il reato di falsità materiale commessa da privato. Parcheggi: il ticket è certificato amministrativoTale reato, del resto, può ritenersi configurato nel caso di specie posto che per i giudici lo scontrino che viene rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo e dell'autorizzazione amministrativa. Esso, infatti, attesta l'avvenuto pagamento della somma richiesta per la sosta e autorizza la sosta nell'area pubblica per l'orario indicato. Natura del soggetto che emette il ticketLa Corte ha poi precisato che la configurabilità del reato nel caso di specie non è compromessa dalla natura privatistica del soggetto imprenditoriale che emette il ticket. Innanzitutto, infatti, la cosa che conta è solo il profilo oggettivo dello svolgimento da parte di questo di funzioni amministrative di gestione del suolo pubblico su autorizzazione dell'ente territoriale e non di certo la forma iuris rivestita. Inoltre deve considerarsi che la società privata svolge tale funzione sulla base di un rapporto concessorio o comunque autorizzatorio che la lega all'ente territoriale e attraverso il quale quest'ultimo le trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative. Grossolanità del falsoCon riferimento, infine, all'asserita grossolanità del falso, la Cassazione ha ratificato quanto già affermato dal giudice del gravame, che aveva superato tale obiezione argomentativamente in modo corretto e condivisibile. Insomma: la condanna resta. |
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