Data: 22/10/2017 20:20:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Minimizzare una serie di crimini quali la Shoah oppure i crimini di genocidio e guerra costituirà un'aggravante ai reati di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È quanto prevede la c.d. "Legge europea 2017" ovverosia il disegno di legge che prevede "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" attualmente al vaglio della Camera (in seconda lettura) dopo l'approvazione in Senato la scorsa settimana con 118 voti favorevoli, 17 contrari e 69 astenuti.

Reato minimizzare Shoah e crimini di genocidio

L'art. 5, riguardante le "disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale", amplia il campo dell'aggravante prevista all'art. 3, comma 3-bis della c.d. Legge Mancino (n. 654/1975) accanto a quella del negazionismo aggiunta nel 2016.

In sostanza, se la norma del disegno di legge rimanesse invariata e fosse approvata definitivamente, si applicherebbe la pena della reclusione da due a sei anni laddove la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Restituzione dell'IVA non dovuta

Ancora, approvando il disegno di legge sarebbe definitivamente confermata anche la disciplina riguardante i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non dovuta, sulla scorta della previsione dell'art. 21, d.lgs. 546/1992 che la giurisprudenza ha sin d'ora preso in prestito per regolare la restituzione dell'IVA indebitamente addebitata in fattura per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta a imposta.

Con l'approvazione definitiva, si inserirebbe l'art. 30-ter al d.P.R. 633/1972, consentendo al soggetto passivo di presentare domanda di restituzione dell'IVA non dovuta entro due anni (a pena di decadenza) dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il comma 2, invece, precisa che se l'applicazione dell'IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione potrà essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Infine, è stabilito che la restituzione dell'imposta sia esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Avvocati stabiliti: 12 anni di attività e frequenza della Scuola Superiore dell'Avvocatura

Il disegno di legge interviene anche sull'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578/1933: l'avvocato stabilito dovrà richiedere l'iscrizione al CNF, dimostrando di aver esercitato la professione di avvocato per almeno 8 anni (non più 12) in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.

Inoltre, precisa la normativa, dovrà aver lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense.

Gli iscritti alla data di entrata in vigore della legge conserveranno l'iscrizione che potrà essere richiesta anche da coloro che, alla medesima data, abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Etichettatura formaggi e prodotti lattiero caseari

L'art. 12, in materia di salute, si occuperà di disciplinare, in aderenza alle previsioni europee, la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
In particolare, la norma chiarisce che una serie di prodotti debbano riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette una serie di indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, tra cui l'origine del prodotto.
Si tratta in particolare dei prodotti lattiero-caseari nei confronti dei quali è stata soppressa la norma che puntava a riportare le necessarie indicazioni solo sui documenti di accompagno delle merci e non sul prodotto stesso.
Direttamente sul prodotto dovranno, pertanto, essere indicati la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione; per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine.

Conservazione dati traffico telefonico e telematico

Altra disposizione che ha ricevuto contestazioni, poiché rischierebbe di limitare la privacy dei cittadini, riguarda i termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico prevista dall'art. 24 del disegno di legge a fini di repressione di attività legate al terrorismo.
In sostanza, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta viene stabilito in sei anni, ovverosia settantadue mesi, in luogo dell'attuale obbligo biennale di conservazione dei dati in capo ai provider.

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