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Data: 21/10/2017 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 2044/2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Cosenza ha condannato un padre a risarcire i danni cagionati alla ex compagna e al figlio per aver gravemente pregiudicato la loro relazione affettiva screditando continuamente la figura genitoriale materna dinanzi al piccolo e cogliendo ripetutamente l'occasione per sottolineare le carenze della madre rispetto ai bisogni del figlio. Genitore condannato per lesione del diritto alla bigenitorialitàCosì facendo, infatti, l'uomo ha leso sia il diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita equilibrata e serena che il diritto della donna a svolgere il proprio ruolo genitoriale e, pertanto, per i giudici deve pagare 5mila euro in favore di ciascuno dei soggetti danneggiati. Peraltro, il pregiudizio arrecato dal padre al diritto del figlio alla bigenitorialità deve essere considerato tale da attenuare sensibilmente la sua idoneità genitoriale posto che questa deve essere valutata anche considerando la capacità di un genitore di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore. Affido esclusivo escluso: il piccolo va con i servizi socialiEsclusa nel caso di specie la strada dell'affidamento condiviso posta l'incapacità del genitore di gestire adeguatamente il conflitto personale, anche l'affidamento esclusivo al padre non è quindi consigliabile: ad esso ostano sia la sua "incapacità di promuovere l'"accesso" dell'altro genitore", sia il rischio che il regime di affidamento esclusivo "non potrebbe che produrre l'effetto di marginalizzare ulteriormente, anche agli occhi del minore, il ruolo della madre". Nella vicenda alla base della sentenza del Tribunale di Cosenza, purtroppo, non è stato ritenuto ipotizzabile neanche un affidamento esclusivo alla madre che, per i tratti caratteriali e temperamentali suoi propri e per l'oggettiva problematicità della dinamica relazionale con il figlio, non è stata giudicata pronta ad assumersi le correlate responsabilità. In assenza di persone affettivamente vicine al minore in grado di farsi carico dell'affidamento in maniera equidistante rispetto alle due figure genitoriali, la soluzione più idonea, per il giudice, è quindi quella dell'affidamento del piccolo ai Servizi Sociali comunali. |
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