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Data: 22/10/2017 19:50:00 - Autore: Daniela Di Palma Avv. Daniela Di Palma - Con sentenza n. 24675 del 19.10.2017 (sotto allegata), le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla applicabilità dei criteri fissati dalla l. n. 108 del 1996, per la determinazione degli interessi usurari, ai contratti di mutuo ancora pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche in considerazione degli effetti della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., nella l. n. 24 del 2001). La vicendaUna società finanziaria ha convenuto in giudizio un istituto di credito per essere condannato alla ripetizione degli importi riscossi in violazione della L. 108/1996, in virtù di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 17.1.1990, rinegoziato dopo l'entrata in vigore della normativa antiusura. Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito, escludendo la natura di mutuo fondiario agevolato del contratto in questione, ritenendo di conseguenza applicabile la normativa antiusura. In grado di appello, tuttavia, la Banca ha visto accogliere le proprie pretese. Il contratto di mutuo fondiario è stato qualificato quale tipologia contrattuale assoggettata a normativa speciale prevalente sul regime generale di cui all'art. 1815 cod. civ. Ne è conseguita la legittimità dei tassi di interessi applicati. Avverso tale pronuncia la società finanziaria soccombente ha proposto ricorso per Cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 2484 del 31.01.2017 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto giurisprudenziale Il contrasto giurisprudenziale e l'assegnazione alle Sezioni UniteLa Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il divieto di applicazione di tassi usurari sugli interessi corrispettivi dovuti in virtù dell'accensione di un mutuo deve considerarsi applicabile anche con riferimento ai contratti di mutuo fondiario. La natura del divieto, la sua inderogabilità assoluta, la sanzione penale che ne accompagna la violazione ex art. 644 cod. pen. così come novellato dall'art. l della legge 7/3/1996 n. 108 e la correlata sanzione civile della non debenza di alcun interesse in caso di superamento del tasso soglia ex art. 1815 secondo comma, cod. civ., così come novellato dall'art. 4 della l. n. 108 del 1996, inducono a ritenere che il sistema antiusura abbia un'applicabilità generale (con riferimento alle tipologie contrattuali previste dall'art. 2 della 1. n. 108 del 1996) a prescindere dalla tipologia contrattuale. Resta pertanto esclusa qualsiasi deroga anche in via interpretativa, essendo invece necessaria un'espressa disposizione legislativa contraria. Quanto all'efficacia della L. 108/1996 sui contratti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ma, vigenti anche successivamente ad essa, la Suprema Corte si è soffermata sull'incidenza della legge d'interpretazione d'autentica introdotta dall'art. l del d.1.29/9/2000 n. 394 convertito nella 1. 28/2/2001 n. 24. Quest'ultima stabilisce che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002. Tuttavia, come rilevato dalla Corte di Cassazione, dopo l'entrata in vigore della legge d'interpretazione autentica si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. In forza di un primo orientamento, la legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto e risulta irrilevante il dispositivo della legge n. 108 del 1996 nella successiva fase di esecuzione del contratto. Viene valorizzato, da quest'orientamento, il dato testuale dell'art.1 del d.l. n.394 del 2000 ed in particolare la locuzione "indipendentemente dal loro pagamento" (Corte di cassazione, sentenza 29/1/2016 n. 801; in termini, Corte di Cassazione, sentenza 19/3/2007 n. 6514 e 27/9/2013 n. 22204). Di contro, uno speculare orientamento, confermato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17150 del 17.08.2016, ha sottolineato che le disposizioni sulla nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi tali da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della 1. n. 108 del 1996), "pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole del contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito" (in termini, Corte di Cassazione 31/1/2006 n. 2140 en. 11638 del 2016). Usura nel corso del rapporto: gli interessi vanno pagati «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Aderendo all'orientamento giurisprudenziale che mette in rilievo l'importanza dell'interpretazione autentica del decreto legge 394/00 ed affermando che non è contrario a buona fede per l'Istituto bancario pretendere il pagamento al tasso stabilito alla sottoscrizione del contratto, le Sezioni Unite del Supremo Consesso hanno respinto il ricorso della società finanziaria. La questione è rilevante soprattutto per i mutui a tasso fisso. In particolare, la sola circostanza che sia sopraggiunto il superamento della soglia dell'usura determinata dalla legge numero 108/1996 non è idoneo a qualificare la sua pretesa come contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto. Ne consegue che il mutuante può pretende di riscuotere gli interessi maturati secondo il tasso che ha validamente concordato con il mutuatario, a prescindere dal sopraggiunto superamento del tasso usura di cui alla legge 108/1996, in corso di rapporto. Il Giudice, infatti, risulta vincolato all'interpretazione autentica fornita dalla legge sui mutui usurari per le norme ex articoli 644 Cp e 1815, secondo comma, Cc come modificati dalla legge 108/96. Ne consegue che è impossibile qualificare un tasso come usurario senza riferirsi all'articolo 644 Cp. E per applicarlo, dispone il dl 394/00, bisogna per forza considerare «il momento in cui gli interessi sono convenuti» al di là da quello del pagamento.
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