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Data: 21/12/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Disciplina normativa del furto con destrezza[Torna su]
La norma di riferimento per il furto con destrezza è l'articolo 625 del codice penale che, al numero 4), ricomprende il furto con destrezza tra le aggravanti del reato di furto, per le quali è prevista una pena più severa di quella base di cui all'articolo 624, ovverosia la reclusione da due a sei anni e della multa da novecentoventisette euro a millecinquecento euro. Il concetto di destrezza[Torna su]
Per comprendere quando possa concretamente applicarsi l'aggravante in esame occorre comprendere quando possa parlarsi di destrezza. Essa deve farsi coincidere con l'agilità, l'astuzia e la rapidità di gesti del colpevole che, secondo la dottrina maggioritaria, devono essere superiori a quelle utilizzate dal ladro comune e tali da permettere di eludere la vigilanza normale dell'uomo medio, tenendo conto delle condizioni specifiche in cui è stato commesso il furto. Distinzione dal furto con mezzi fraudolenti[Torna su]
A prima indagine potrebbe non risultare agevole distinguere il furto con destrezza dal furto commesso con mezzi fraudolenti previsto dall'articolo 625, comma 1, numero 2) del codice penale. A tale riguardo, si riscontrano due diversi orientamenti. Da una parte c'è chi ritiene che il distinguo vada ravvisato nella circostanza che mentre nel furto con destrezza quest'ultima si esplica direttamente sul corpo della vittima o su una sfera di custodia ad essa immediatamente aderente (come la sottrazione di un anello portato al dito o tenuto in tasca), nel furto con mezzi fraudolenti l'astuzia del colpevole incide piuttosto sull'oggetto (ad esempio, il taccheggio posto in essere da chi distrae l'addetto alle vendite e sottrae clandestinamente gli oggetti che sono a portata di mano). Dall'altra parte che chi ritiene che, invece, il furto con destrezza possa dirigersi anche direttamente sul bene e non sulla persona della vittima e che la distinzione tra le due aggravanti risieda nel fatto che la destrezza sia tesa ad eludere la vigilanza diretta e immediata del detentore sulla cosa, mentre il mezzo fraudolento sia teso a far venir meno la vigilanza del detentore sulla cosa che si trova nel suo raggio di azione. Concorso di aggravanti[Torna su]
Il furto con destrezza, come in parte visto, è solo una delle circostanze aggravanti speciali del furto previste dal codice penale. Il medesimo articolo 625, infatti, sottopone il colpevole alla medesima pena prevista per la fattispecie in commento anche nei casi in cui egli, per commettere il fatto, usi violenza sulle cose o si valga di un qualsiasi mezzo fraudolento; porti indosso armi o narcotici senza farne uso. La pena è aggravata, inoltre, se il fatto è commesso da tre o più persone o anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; se è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; se è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza. Infine, sono aggravanti del reato di furto le circostanze che il fatto sia commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; che sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; che sia commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o che sia commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Va quindi precisato che se il furto con destrezza concorre con una o più delle predette circostanze, la pena prevista per il colpevole è ulteriormente aumentata ed è quella della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro. La medesima pena si applica nel caso in cui il furto con destrezza concorra con una delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 61 del codice penale. La giurisprudenza sul furto con destrezza[Torna su]
Nella corretta individuazione delle ipotesi in cui si configura il furto con destrezza è molto utile l'apporto interpretativo della giurisprudenza della Corte di cassazione. A tal proposito, si riportano qui di seguito alcune recenti pronunce. "La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Cass. n. 22499/2020). "Il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore" (Cass. n. 34090/2017). "Non sussiste l'aggravante della destrezza nell'ipotesi di furto commesso dall'agente approfittando della situazione di assenza di vigilanza sulla "res" da parte del possessore" (Cass. n. 534/2017). "Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva" (Cass. n. 26749/2016). Vai alla guida legale sul reato di Furto |
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