Data: 23/10/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - L'abusiva attività finanziaria è il reato commesso da chi svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dal D.lgs. n. 385/1993, art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposito elenco degli intermediari finanziari tenuto dall'Uic, così come stabilito dall'art. 132 del medesimo decreto.

Le attività finanziarie riservate ai soggetti abilitati

Il D.lgs. n. 385/1993, art. 106, comma 1 definisce le attività il cui esercizio è riservato a "intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall'UIC": lo svolgimento di quelle attività da parte di soggetti non abilitati, poiché non iscritti nel suddetto registro, costituisce il reato sancito dal successivo art. 132.

Le attività finanziarie riservate ai soggetti abilitati, sono: "assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi".

I soggetti che possono chiedere l'iscrizione nei registri Uic

L'art. 106, così come integrato dal Decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 [1] ha stabilito che possono chiedere l'iscrizione nei registri UIC le imprese che rispondono ai seguenti requisiti:

a) l'attività in relazione alla quale viene chiesta l'iscrizione deve essere specificata e deve essere prevalente;

b) deve essere esercitata "nei confronti del pubblico";

c) non deve necessariamente essere esclusiva, di modo che l'aspirante all'iscrizione può contemporaneamente svolgere anche altre attività;

d) l'impresa aspirante all'iscrizione deve essere costituita in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, e deve aver interamente versato un capitale non inferiore al quintuplo di quello minimo prescritto per la costituzione delle società per azioni.

L'art. 108 del decreto legislativo n. 385/1993 stabilisce inoltre, che i titolari di quote di partecipazione devono avere particolari requisiti di onorabilità[2].

Come prescrive il successivo art. 109, devono avere i requisiti di onorabilità e specifica professionalità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari; tali requisiti devono altresì essere detenuti, ai sensi dell'art. 113 del decreto, anche da coloro che esercitano prevalentemente attività finanziaria non nei confronti del pubblico.

Condotta ed elementi essenziali del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria

Come noto il D.lgs. n. 385/1993 regola un'attività finanziaria svolta in forma imprenditoriale da professionisti stimati e credibili, che si presentino al pubblico per offrire servizi finanziari con struttura ed apparenza di impresa, tali da offrire ragionevole affidamento ed adeguate garanzie; è evidente allora che in questa ottica assumono rilevanza qualificante organizzazione e professionalità (Cass. pen. 17 settembre 2009 n. 46074)[3]

La sanzione di cui all'art. 132 è pertanto rivolta ai soggetti non abilitati dall'apposita iscrizione all'UIC.

La condotta sanzionata è costituita dall'esercizio abusivo dalla attività di intermediazione finanziaria ovvero di offerta al pubblico del servizio di finanziamento in forma professionale, organizzata e su scala imprenditoriale[4], in quanto, tali modalità attuative della condotta, idonee ad indurre turbativa nel mercato finanziario, esplica la pericolosità e la rilevanza penale, sancita per l'appunto dalla Legge Bancaria.

L'elemento fattuale costituito dall'offerta al pubblico, è elemento essenziale, come evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5118 del 12.2.1999 e nella sentenza n. 10189 del 6.2.2007, che si riferiscono la prima ad una attività di sconto di assegni cambiari esercitata in una casa da gioco, la seconda ad attività di sconto di assegni e cambiali esercitata in un supermercato. In entrambi i casi, sussisteva l'apparenza di un aspetto organizzativo che si presentava al pubblico in guisa di esercizio di attività imprenditoriale.

Avv. Giampaolo Morini (Foro Lucca)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


[1] V. D.M. 6 luglio 1994 G.U. n. 170 del 22.7.1994

[2] V. D.M. 30 dicembre 1998, n. 517

[3] Ex multis, Cassazione penale sez. V 17 settembre 2009 n. 43046: "Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. leggi in materia bancaria e creditizia), è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazioni in cambi) in forma professionale, organizzata, su scala imprenditoriale e rivolgendosi al pubblico, atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee a indurre un rilevante fattore di turbativa nel mercato finanziario, realizzano quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza penale. In questa prospettiva, deve escludersi che la condotta di affiliati ad associazione di tipo mafioso che offrano prestiti di modiche somme a tassi usurari possa integrare, di per sé, il reato "de quo", non potendosi ritenere che la partecipazione all'associazione illecita integri, per ciò solo, l'elemento dell'organizzazione, che costituisce uno dei requisiti essenziali che devono caratterizzare la condotta del reato di abusiva attività finanziaria. Diversamente opinando, del resto, si arriverebbe alla non condivisibile affermazione secondo cui ogni usuraio, se affiliato a un sodalizio illecito, debba essere chiamato a rispondere sempre e comunque del reato di esercizio di abusiva attività finanziaria (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al reato di abusiva attività finanziaria, l'ordinanza in materia cautelare adottata per tale reato, oltre che per quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nei confronti di un indagato cui era stata contestato di curare, appunto quale partecipe a un'associazione di tipo mafioso, l'attività di erogazione di prestiti di denaro)".

[4] Cass. n. 5285 del 2 ottobre 1997; n. 5118 del 12.2.1999; n. 36051 del 3.6.2003; n. 10189 del 6.2.2007


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