Data: 23/10/2017 12:30:00 - Autore: Giampaolo Morini
Indice guida contratto

Avv. Giampaolo Morini - Va anzitutto osservato che, giusto il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimit�, l'interpretazione del contratto � riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimit� solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Il sindacato di legittimit� pu� avere cio� ad oggetto non gi� la ricostruzione della volont� delle parti bens� solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

Interpretazione contratto: l'intenzione comune dei contraenti

[Torna su]

Deve quindi porsi in rilievo come, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100), risponda ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento � rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacch� per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gi� in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di pi� clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828).

Interpretazione oggettiva del contratto

[Torna su]

Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volont� della reale o effettiva volont� delle parti, il giudice deve in proposito fare invero applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c.

Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non gi� oggettiva, del contratto (v. Cass. n. 10998/2011), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.

La causa concreta e l'obbligo di buona fede oggettiva

[Torna su]

Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidariet� sociale (cfr. Cass. n. 13208/2010), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonch� volto alla salvaguardia dell'utilit� altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Gi� la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidariet� fondato sull'art. 2 Cost. che, operando come un criterio di reciprocit�, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Dalla violazione di tale regola di comportamento pu� discendere, anche di per s�, un danno risarcibile, quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidariet� contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealt�, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte.

A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia v. Cass. SS.UU. n. 3947/2010).

Per approfondimenti vai alla guida Il contratto

Avv. Giampaolo Morini (Foro Lucca)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


Tutte le notizie