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Data: 26/03/2021 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cos'è la subornazione[Torna su]
La subornazione è un comportamento che consiste nell'istigare un soggetto a venir meno a un dovere che gli è imposto dalla legge o a un obbligo socialmente rilevante. In certi termini, tale comportamento risulta penalmente rilevante ed è idoneo a configurare il reato di "intralcio alla giustizia" che, sino alle modifiche apportate al codice penale dalla legge numero 146/2006, era chiamato proprio reato di subornazione. L'art. 377 del codice penale: intralcio alla giustizia[Torna su]
La norma che punisce la subornazione – intralcio alla giustizia è quella di cui all'articolo 377 c.p., che così recita: 1.Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. 2.La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. 3.Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. 4.Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. 5.La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Condotta di subornazione sanzionata[Torna su]
La condotta di subordinazione alla quale la norma dà rilevanza penale, come si vede, è quella di offrire o promettere denaro o altra utilità per indurre determinati soggetti a commettere uno dei seguenti reati:
Non a caso, quindi, i soggetti ai quali va rivolta la promessa o l'offerta, affinché possa configurarsi reato, sono:
Reazione all'offerta o alla promessaPerché si configuri il reato di intralcio alla giustizia di cui all'articolo 377 c.p., inoltre, è necessario che o la promessa o l'offerta di denaro o altre utilità non sia poi accettata o che ad essa, pur se accettata, non sia seguita la falsità. La pena per la subornazione[Torna su]
La pena prevista per la subornazione/intralcio alla giustizia è quella stabilita per le ipotesi di reato alla cui commissione è orientata la promessa o l'offerta, ridotta dalla metà ai due terzi. Si rende quindi opportuno ricordare che per il reato di false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale e per il reato di false dichiarazioni al difensore è prevista la reclusione fino a quattro anni, mentre per i reati di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione è prevista la reclusione da due a sei anni. La riduzione è però stabilita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per i fini previsti dall'articolo 377 c.p., il reo abbia usato violenza o minaccia, senza comunque raggiungere il proprio obiettivo. In ogni caso la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici. AggravantiAl ricorrere di alcune circostanze aggravanti, la pena prevista per l'intralcio alla giustizia è aumentata ed è quella della reclusione da tre a quindici anni. Si tratta delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia è commessa:
Aspetti processuali[Torna su]
Dal punto di vista processuale, va infine detto che la competenza ad occuparsi del reato di intralcio alla giustizia è del tribunale monocratico e che la procedibilità è d'ufficio. L'arresto e il fermo non sono consentiti. La giurisprudenza sulla subornazione[Torna su]
La giurisprudenza si è più volte confrontata con il reato di subornazione prima e di intralcio alla giustizia poi. Ecco alcune massime interessanti in materia: Cass. n. 45002/2018 La fattispecie di "intralcio alla giustizia", introdotta dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377 cod. pen., modificandone il nome juris e sottoponendo a pena, oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. E' rimasta pertanto inalterata la struttura della fattispecie di reato di pericolo, ovvero a "consumazione anticipata" (di guisa da non consentire la configurabilità del tentativo)(Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222348; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267704). Ne consegue quindi, avendo riguardo anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377 cod. pen., che è irrilevante che l'azione realizzi o meno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario dell'azione aggressiva o intimidatoria, in quanto la norma intende realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Quel che rileva quindi è che la condotta al momento in cui fu resa sia potenzialmente "idonea" - in base ad un giudizio ex ante - a raggiungere il suo scopo. Cassazione n. 18371/2017È configurabile il delitto di intralcio alla giustizia anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento. Cassazione n. 34667/2016Il delitto di subornazione previsto dall'art.377 cod. pen. non è punibile a titolo di tentativo, trattandosi di fattispecie di pericolo che realizza una tutela anticipata del bene giuridico del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Cassazione n. 34939/2016Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) a fronte della contestazione del delitto di intralcio alla giustizia (art. 377, comma terzo, cod. pen.), trattandosi di figure criminose che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente, vale a dire l'induzione della vittima a determinati comportamenti. |
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