Data: 26/10/2017 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Stop alle insegne di natura pubblicitaria visibili dall'autostrada: la loro pericolosit� � insita nel rischio di provocare distrazione tra gli automobilisti. Diverso il discorso per le c.d. "insegne di esercizio" che sono collocate nella sede dell'attivit� a cui si riferiscono, o nelle pertinenze della stessa, aventi l'esclusiva funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attivit� economica.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, IV sezione, nella sentenza n. 4867/2017 (qui sotto allegata) che hanno bocciato il ricorso di un'azienda, gi� respinto dal T.A.R., riguardante un contenzioso tra la predetta e la concessionaria autostradale.

La societ�, titolare di uno stabilimento posto in fregio all'autostrada, aveva richiesto alla concessionaria l'autorizzazione a mantenere un'insegna di esercizio, recante la dicitura "XXXXXXX latte burro e formaggi", rivolta verso l'autostrada e posta sul tetto dello stabilimento stesso: tuttavia, su conforme parere dell'Anas, la concessionaria respingeva la richiesta rilevando la natura pubblicitaria dell'insegna e la sua pericolosit� quale fattore di distrazione per gli automobilisti che avrebbero transitato sull'autostrada.

La vicenda giunge innanzi al Consiglio di Stato e si risolve, nuovamente, con esito negativo per la ditta appellante, nonostante questa sostenga che quella in controversia sia un'insegna commerciale e non un impianto pubblicitario.

Autostrade: vietate e pericolose le insegne pubblicitarie

I giudici, invece, rammentano come il Codice della Strada, art. 23, comma 7, vieti "qualsiasi forma di pubblicit� lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi", consentendo, invece, "le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purch� autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

La definizione di "insegna commerciale", si ricava dall'art. 47, comma 1, d.P.R.495/1992, il quale indica come "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivit� a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; tale insegna deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attivit� economica".

Ancora, come chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentt. nn. 710/2016 e 2129/2017) la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attivit� di impresa.

In base a tali assunti, nel caso di specie va esclusa la classificabilit� dell'impianto in nel novero delle "insegne commerciali": questo si deduce sia dalla sua collocazione (tetto dello stabilimento) e dal suo concreto orientamento verso l'autostrada.

Le caratteristiche dell'impianto, in sostanza, dimostrano che non si tratta di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attivit� aziendale, avete la prevalente funzione di consentire alla clientela che deve raggiungere i locali dell'impresa di individuare agevolmente il punto di accesso,

L'insegna, infatti, � leggibile solo da chi percorre l'autostrada e appare un elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell'attivit� imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario,

Nonostante basti tale carattere pubblicitario dell'impianto per far scattare il divieto ex art. 23 del Codice della Strada, i giudici sottolineano ugualmente come il diniego sia motivato dalla pericolosit� dell'impianto, considerata la prossimit� alla sede autostradale e le notorie caratteristiche di pericolosit� del traffico che su quella si svolge.

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