Data: 25/01/2023 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Libretto famiglia: cos'è

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Il Libretto Famiglia, introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 54 bis del decreto legge n. 50/2017 convertito con modifiche dalla legge n. 96/2017 è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa, ossia alle famiglie per il pagamento di tutta una serie di sporadici e saltuari lavori domestici previsti dalla legge.

Si tratta di:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini (babysitting) e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.
La disciplina, modificata da dl n. 87/2018, è stata innovata anche dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022. L'INPS con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 ha fornito i necessari chiarimenti sulle novità che la legge di bilancio 2023 ha apportato alla disciplina del lavoro occasionale collegato al Libretto di famiglia e alle ulteriori novità dedicate al lavoro occasionale.

Come funziona il libretto famiglia

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In concreto, le predette prestazioni di lavoro possono essere acquisite dagli utilizzatori utilizzando il libretto famiglia, in quanto lo stesso è composto da titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro, con i quali compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Pertanto, il valore di 10 euro verrà così ripartito:
  • 8 euro netti quale compenso a favore del lavoratore;
  • 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Limiti economici

Per l'utilizzo del Libretto Famiglia, tuttavia, la normativa ha previsto la necessità che siano rispettati i seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, che dovranno corrispondere:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, importo questo innalzato rispetto ai precedenti 5.000,00 dalla legge di bilancio 2023 ;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi devono riferirsi ai compensi percepiti dal prestatore, quindi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Eccezioni

Il legislatore ha previsto una deroga per i limiti summenzionati, stabilendo che siano computati in misura pari al 75% del loro effettivo importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali per talune categorie di prestatori, ossia:
  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, purché iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • disoccupati, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • titolari di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, dovranno sempre essere considerati nel loro valore nominale; diversamente, il singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Inoltre, va precisato che l'utilizzatore non potrà far ricorso a prestazioni di lavoro occasione nei confronti di lavoratori con i quali abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come acquistare il libretto famiglia

Affinché l'utilizzatore possa ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, questi dovrà procedere all'acquisto mediante diverse modalità dopo aver versato nel proprio "portafoglio telematico" la necessaria provvista (10 euro o multipli di 10) per coprire compensi e oneri contributivi, assicurativi e di gestione.

Le due modalità d'acquisto sono:

  • attraverso il modello F24 Elementi identificativi (Elide), precisando i dati identificativi dell'utilizzatore e la causale "LIFA";
  • mediante il "Portale dei pagamenti" Inps, accessibile tramite le credenziali personali dell'utilizzatore, e utilizzando strumenti di pagamento elettronico (addebito in c/c o su carta di credito/debito) gestiti con la modalità "pagoPA" di Agid.

Come utilizzare il libretto famiglia

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Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma predisposta dall'INPS a mezzo di servizio online dedicato e raggiungibile dalla sezione del sito "Prestazioni Occasionali".

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori accedendo alla piattaforma telematica con le proprie credenziali (PIN, Spid, Carta Nazionale del Servizi) oppure anche tramite Contact center, patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Tramite la delega resa per iscritta dal delegante, pertanto, anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell'utilizzatore e/o del prestatore.

Adempimenti dell'utilizzatore

All'atto di registrazione il committente seleziona il servizio per l'erogazione di prestazioni di lavoro occasionali (Libretto famiglia o PrestO) di suo interesse e fornisce tutte le indicazioni necessarie per la gestione del rapporto e degli adempimenti contributivi.

Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l'ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

Erogazione compensi al prestatore

I lavoratori, invece, all'atto di registrazione dovranno prescegliere una modalità di pagamento inserendo i dati necessari per l'erogazione dei compensi pattuiti indicando, ad esempio, l'Iban del c.c. bancario/postale, libretto postale o della carta di credito intestati o cointestati al lavoratore; in mancanza, l'erogazione avverrà da parte dell'INPS con bonifico bancario domiciliato alle Poste.
In base alla modalità prescelta l'INPS provvederà all'erogazione, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, conteggiando tutti i compensi resi nella mensilità per prestazioni di lavoro occasionale (Libretto famiglia o PrestO).
Il lavoratore potrà, a mezzo della piattaforma telematica, procedere all'acquisizione del prospetto paga mensile ove sono indicati tutti i dati identificativi degli utilizzatori, la misura dei compensi, dei contributi INPS/INAIL e ogni altra informazione che attesti la prestazione svolta.



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