Data: 02/11/2017 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Arrivano i chiarimenti del ministero della Salute sui criteri per entrare nell'elenco delle società scientifiche abilitate a formulare le linee guida nell'ambito della riforma della responsabilità medica.

Tanti i punti interrogativi che riguardano l'istituzione dell'elenco delle società scientifiche che elaboreranno le linee guida alle quali gli esercenti professioni sanitarie dovranno attenersi nel rispetto della legge sulla responsabilità dei medici (c.d. legge Gelli, n. 24/2017). Si era arrivati a questo punto grazie alla firma, lo scorso 2 agosto, del ministro della salute Beatrice Lorenzin del decreto che dà attuazione ad uno dei punti più significativi della riforma Gelli, nella parte in cui istituisce e regolamenta l'elenco dove saranno iscritte le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che avranno il compito di scrivere le best practices cui ogni medico dovrà attenersi anche per evitare di incorrere in responsabilità penale.

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Legge Gelli e decreto attuativo, arrivano i chiarimenti

L'interpretazione autentica del ministero (sotto allegata) a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti riguarda la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto.

Data di riferimento

Per ciò che riguarda la data a cui i soggetti richiedenti devono riferire l'indicazione del numero dei propri iscritti, si guarderà alla data di scadenza prevista nel decreto per la presentazione della domanda.

Aree specialistiche

Sulle disposizioni normative di riferimento per individuare le diverse "specializzazioni e/o discipline", e dell' "area o settore di esercizio professionale" come enunciate nel decreto del 2 agosto, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il decreto si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 68/2015 e 16/2016 e alle aree e alle discipline previste dal Dpr 484/1997.

Per le altre professioni sanitarie

Riguardo le altre professioni le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000, "fatto salvo, per le professioni sanitarie infermieristiche, quanto già indicato dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n. 5288 dell'11 ottobre 2017" ossia e cioè area cure primarie -servizi territoriali/ distrettuali; area intensiva e dell'emergenza urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze. Di fatto le stesse previste per le competenze avanzate.

Statuto delle Società/Associazioni

Per lo statuto di cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso per l'iscrizione nell'elenco, se chi fa domanda vuole modificarlo per ottemperare ai requisiti previsti dal decreto del 2 agosto e se i tempi tecnici necessari per la convocazione dell'assemblea straordinaria non consentono di presentare il nuovo statuto contestualmente alla domanda, è possibile allegare al modulo una dichiarazione in questo senso.
Lo statuto dovrà comunque poi essere inviato al ministero 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Analogamente, nel caso in cui la società scientifica o l'associazione tecnico-scientifica sia stata fondata in tempi remoti e non sia nelle condizioni di recuperare l'atto costitutivo entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, può presentare una dichiarazione circa tale condizione, ferma restando la necessità di produrre l'atto costitutivo in entro la scadenza dei 120 giorni per l'istruttoria.

Invii digitali

Nel caso di invio, da parte di le società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche, di domande prive di firma digitale, queste sono valutate a condizione che si provveda alla loro regolarizzazione sempre entro la scadenza dei 120 giorni.

Composizione del Comitato scientifico

Circa la possibilità per il Comitato scientifico di essere composto anche da soggetti esterni, il ministero precisa che la composizione di questo organo attiene esclusivamente all'organizzazione della società scientifica o dell' associazione tecnico-scientifica.

Federazioni

Sulla possibilità che per l'iscrizione nell'elenco una eventuale Federazione di società scientifiche presenti una domanda autonoma rispetto alle società che la compongono, la Federazione potrà farlo solo se in possesso di tutti i requisiti previsti nel decreto, compreso quello relativo a una propria produzione tecnico-scientifica già in atto.

Sindacati

Per le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di presentare domanda di iscrizione nell'elenco, il ministero evidenzia: "considerata la più volte ricordata ratio sottesa alla normativa in materia, ossia quella di garantire la predisposizione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, si fa presente che non è preclusa a dette Associazioni la presentazione della domanda di cui trattasi, fatto salvo che esse non potranno fornire il parere previsto dall'art. 1, comma 5, del DM 2 agosto 2017, con riferimento all'istruttoria della propria stessa istanza".

No a "finalità sindacali" per società e associazioni

Laddove il decreto prevede "che l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale", il ministero chiarisce che questa "discende dalla necessità, prevista anche dall'articolo 5 della legge 24/2017, di evitare conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell'associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato".


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