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Data: 01/11/2017 09:00:00 - Autore: Raffaella feola ![]() di Raffaella Feola - La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – di recente – ha confermato l'indirizzo di quei giudici secondo i quali le cartelle di pagamento notificate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dall'Agenzia Entrate Riscossione sono illegittime e, vanno annullate se in allegato vi è un file .pdf e non .p7m. La legge permette la notifica delle cartelle esattoriali con la PEC, solo per quei contribuenti che, in quanto professionisti, imprenditori e società, sono tenuti a dotarsi di questo esclusivo sistema di e-mail. Il formato dell'allegato contenente la cartella di pagamento, non è specificato dalla legge, infatti, alcuni giudici subito hanno assunto che un formato .pdf è una mera riproduzione dell'originale cartaceo che, pertanto, non garantisce la genuinità del documento essendo lo stesso paragonabile ad una fotocopia. Formato .pdf e .p7m: quale differenzaUn file in formato .p7m è equivalente ad un file in formato .pdf, ma il primo contiene la firma digitale. Con sentenza n. 1023/17, la Commissione Tributaria provinciale di Milano, ha dichiarato che un file in formato .pdf non essendo l'originale della cartella – ma una mera riproduzione - non è piena prova. A sostegno di quanto sin qui dedotto, vi è il Codice di procedura civile che impone all'ufficiale giudiziario l'utilizzo della firma digitale, ogni volta che ci si avvale della Pec per la notifica. Dello stesso avviso è stata la Commissione Provinciale di Reggio Emilia, che ha affermato che solo il formato .p7m garantisce l'integrità e quindi l'immodificabilità del testo contenuto nel file. Per poter aprire un file in formato .p7m è necessario, però, che il destinatario dell'atto, abbia sul proprio PC un software che consente di poter prendere visione del file e quindi leggerlo, verificando l'autenticità del nome del mittente e la firma. Del medesimo avviso è la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e di Lecce. In conclusione il contribuente può impugnare la notifica se la cartella allegata alla PEC è in formato.pdf. |
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