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Data: 02/11/2017 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La legge n. 155 del 19 ottobre 2017, "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" (qui sotto allegata) approda in Gazzetta Ufficiale (n. 254, del 30 ottobre 2017). Il provvedimento è stato definitivamente approvato al Senato lo scorso 11 ottobre (per approfondimenti: Riforma fallimento: è legge. Le novità in 10 punti) e si propone come un tassello di una "riforma epocale", come suggerito dal ministro Orlando, destinata a cambiare "radicalmente" le modalità attraverso cui la giustizia impatta sulle situazioni di crisi. Sono numerosi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento, introducendo elementi di novità tra cui l'introduzione della "liquidazione giudiziale", l'emersione anticipata della crisi e composizione stragiudiziale della stessa, la razionalizzazione dei Tribunali fallimentari e molto altro. Liquidazione giudiziale: addio "fallimento" e "falliti"La riforma si propone di abbandonare il tradizionale termine "fallimento" e suoi derivati che dovranno essere, invece, sostituiti con l'espressione "liquidazione giudiziale", adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali (ferma la continuità tra le fattispecie criminose). Dovrà adottarsi un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del P.M. in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e armonizzando il regime delle impugnazioni. Dominus della procedura sarà il curatore, figura potenziata e con compiti rafforzati tra cui maggior accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione, la possibilità di promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci e ai creditori sociali e occuparsi della fase di riparto dell'attivo tra i creditori. Composizione assistita della crisiLa riforma prescrive che sia introdotta una procedura di allerta e di composizioni assistita della crisi, di natura stragiudiziale e confidenziale. Si tratta di una soluzione finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Tale fase potrà essere attivata dal debitore direttamente o dal Tribunale, d'ufficio o a seguito di segnalazione dei creditori pubblici (obbligati Fisco e Inps). Con compiti di assistenza nella procedura di composizione della crisi, verranno istituiti appositi organismi, composti da esperti, presso ciascuna CCCI che saranno competenti ad addivenire a una soluzione concordata (entro sei mesi) tra il debitore e i creditori. Razionalizzazione delle sedi dei tribunali fallimentariAllo scopo di assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, si dispone l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari. Se da un lato viene estesa la competenza dei Tribunali delle Imprese, quanto alle procedure concorsuali relative a imprese di rilevanti dimensioni, rimarranno invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, che però verranno affidate a un numero ristretti di Tribunali esistenti. La crisi nei gruppi d'impreseViene introdotta una procedura unitaria per i gruppi d'imprese: queste, se in crisi o insolventi, potranno proporre con un unico ricorso, quindi individuando un unico Tribunale, domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale con predeterminazione del criterio attributivo della competenza. Nuovi obblighi per gli organi di controlloLa riforma, inoltre, propone un coinvolgimento diretto degli organi di controllo societari (compresi revisore contabile e società di revisione): ciascuno, nell'ambito delle proprio funzioni, avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo della società l'esistenza di fondati indizi della crisi. Concordato preventivo in continuitàLa legge delega stabilisce, altresì, il riordino della disciplina riguardante le procedure di concordato preventivo avrà applicazione limitata alle sole ipotesi di concordato in continuità. Quelle aventi natura liquidatoria, invece, saranno ammesse esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (assicurando, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari). Maggiori garanzie per gli acquirenti di immobili da costruireL'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, dovrà essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ciò al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione (ex artt. 2 e 3 del d.lgs. 122/2005), nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria. Modifiche al codice civileTra le maggiori modifiche alle disposizione del codice civile, necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi della legge, è prevista: l'applicabilità dell'articolo 2394 e 2409 alle s.r.l. (e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis), l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali. |
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