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Data: 03/11/2017 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - La cd. legge Gelli n. 24/2017, nel riformare la disciplina della responsabilità medica, ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il numero 590-sexies, dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Proprio con riferimento a tale norma la Corte di cassazione, con la sentenza numero 50078/2017 (qui sotto allegata), si è soffermata ad analizzarne l'effettiva portata, chiarendo preliminarmente che l'eventuale non punibilità del fatto è applicabile per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge Gelli anche ai procedimenti pendenti in terzo grado. La finalità dell'art. 590-sexies c.p.In relazione ai confini del nuovo articolo i giudici hanno sottolineato che è pacifico, in quanto esplicitato dalla stessa norma, che con essa è stato superato il problema del grado della colpa, attraverso l'abrogazione della disciplina penale relativa alla depenalizzazione della colpa lieve della legge Balduzzi, e che l'innovazione è stata quindi limitata alle sole situazioni che possono essere astrattamente ricondotte all'imperizia, non punibili neanche in caso di colpa grave. In sostanza, con la legge Gelli si è tentato di attenuare il giudizio sulla colpa medica mediante l'introduzione di una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia e subordinandone l'operatività al rispetto, da parte dell'esercente la professione sanitaria, delle raccomandazioni previste dalle linee guide definite e pubblicate in base alla stessa legge n. 24 o, in loro assenza, delle buone pratiche clinico assistenziali, in ogni caso adeguate al caso concreto. La finalità è quella di evitare che il sanitario agisca nel costante timore di "ingiuste rappresaglie", alimentando il fenomeno della cd. medicina difensiva, e di favorire, piuttosto, la necessaria serenità operativa. Portata della causa di non punibilitàIn definitiva, quindi, per la Corte deve ritenersi che la causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria prevista dal secondo comma del nuovo articolo 590-sexies c.p., al ricorrere delle condizioni ivi stabilite (rispetto delle linee guida o delle buone prassi), operi nel solo caso di imperizia, a prescindere dal grado della colpa "essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse". La vicendaNel caso di specie, i giudici del merito avevano riscontrato la grave imperizia del sanitario, senza però effettuare alcuna considerazione circa il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche da parte dello stesso nel corso dell'intervento medico "incriminato". Ma l'effettiva applicabilità della causa di non punibilità non può prescindere da tali circostanze e, pertanto, si renderebbe astrattamente necessario un annullamento con rinvio per accertare la ricorrenza di tali circostanze. Tuttavia, sulla vicenda è maturata la prescrizione e, in virtù di quanto stabilito dalla nota sentenza Tettamanti, la Cassazione non può che procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai soli effetti penali: il reato deve essere dichiarato estinto. |
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