Data: 03/11/2017 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 25831/2017 del 31 ottobre (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di cassazione si � confrontata con un'importante questione processuale: quella relativa alla decorrenza del termine per il deposito del ricorso per la riassunzione di un giudizio, che, per i giudici, va individuata nel momento di effettiva conoscenza dell'evento con effetti interruttivi automatici.

In altre parole, se tale evento risulta dalla relata di notificazione, per la Cassazione non � possibile far decorrere il termine per la riassunzione dalla data in cui la relata � stata redatta. Piuttosto, a tal fine occorre far riferimento alla data, eventualmente successiva, in cui l'ufficiale giudiziario ha restituito al notificante l'atto giudiziario corredato della relata di notifica che attesta l'evento interruttivo.

Incostituzionalit� dell'art. 305 c.p.c.

Del resto, gi� da moltissimi anni l'articolo 305 del codice di procedura civile � stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione di un processo non dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, ma dalla data dell'interruzione (v. Corte cost. n. 139/1967 e n. 159/1971).

Proprio conformandosi a tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha quindi ribadito un orientamento gi� da tempo consolidato nelle sue aule in forza del quale al momento in cui il provvedimento giudiziale dichiara l'intervenuta interruzione va attribuita una natura meramente ricognitiva e non un'efficacia rilevante ai fini del computo del termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto, che decorre piuttosto dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo.


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