Data: 04/11/2017 21:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Lo scorso 13 ottobre č stata assegnata all'esame della Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, un disegno di legge a firma della deputata Maria Tindara Gullo, depositata nel 2014 (qui sotto allegata).

Si tratta di una proposta tesa a introdurre nel codice penale, all'art. 582-bis, una fattispecie incriminatrice ad hoc in materia di molestia morale e violenza psicologica nell'attivitą lavorativa, ossia contro mobbing e straining (per approfondimenti: Mobbing: in arrivo fino a 3 anni di carcere e 20mila euro di multa).

Verso una definizione legislativa di "mobbing"

Come si legge nella relazione introduttiva, il d.d.l. spinge affinché venga colmato il vuoto di tutela provocato dalla mancanza di una norma specifica che descriva e sanzioni la fattispecie del c.d. mobbing, a cui la giurisprudenza e la dottrina, per lo pił civilistica, hanno gią tentato di fornire una risposta.

Il mobbing si ritiene integrato quando, nei confronti del lavoratore, vengono perpetrati sistematici e reiterati atti vessatori e persecutori all'interno dell'ambiente di lavoro in cui egli opera, a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto di lavoro; questi sono idonei a provocare un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psico-somatica.

Tali condotte possono essere attuate sia dai datori di lavoro o dai superiori gerarchici (c.d. "mobbing verticale" o "bossing") sia da altri colleghi, addirittura dai gerarchicamente subordinati (c.d. "mobbing orizzontale"). Se, invece, le azioni si presentano come singole oppure gli effetti derivano da un'azione unica e isolata con effetti duraturi nel tempo, si ritiene integrabile il c.d. "straining".

Tali comportamenti ripetuti e protratti nel tempo, vanno a incidere su beni costituzionalmente garantiti (salute, personalitą morale, libertą e dignitą dei prestatori di lavoro). Pertanto, si legge nel provvedimento, una specifica norma penale che sanzioni e preveda espressamente tali fattispecie incriminatrici costituirebbe un monito ulteriore rispetto alle gią previste sanzioni civili.

Reato di mobbing e straining: la proposta di legge

Il d.d.l al vaglio della Commissione, si compone di due articoli destinati, l'uno, alla promozione della tutela dei lavoratori nei confronti dei fenomeni discriminatori all'interno dell'ambiente di lavoro, l'altro, a definire le fattispecie da incriminare e a individuare le rispettive sanzioni.

Il nuovo art. 582-bis c.p., come teorizzato dalla proposta legislativa, si vedrebbe collocato al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la via e l'incolumitą individuale), seguirebbe l'art. 582 c.p. (Lesione personale).

Salvo che il fatto costituisca pił grave reato, si andrebbe a punire "il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con pił azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignitą di un lavoratore".

La pena prevista č quella della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Invece, laddove la condotta summenzionata fosse realizzata con un'unica azione, il delitto sarebbe punibile con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. In entrambi i casi i delitti sarebbero procedibile d'ufficio.

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