Data: 04/11/2017 17:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - In Italia, l'accertamento dello stato di ebbrezza è (o almeno dovrebbe essere) sottoposto a delle procedure chiare e predefinite. A tale proposito è particolarmente interessante la circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/51523/109/12/3 del 10 febbraio 1991 relativa al decreto del ministro dei Trasporti 22 maggio 1990, n. 196, recante l'individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza (qui sotto allegata).

Soffermiamoci quindi su alcuni aspetti salienti della stessa.

Aggiornamento per gli operatori di polizia stradale

In tale circolare vengono evidenziati alcuni precetti fondamentali da rispettare per procedere a un corretto accertamento dello stato di ebbrezza.

Innanzitutto si sottolinea la necessità del perfezionamento e dell'approfondimento della capacità di osservazione degli operatori di polizia stradale, da perseguire anche ricorrendo a degli opportuni programmi di aggiornamento professionale.

In tal modo, infatti, è possibile garantire la concreta ed esatta attuazione della normativa di legge e si riesce a superare il rischio che il personale che opera su strada accerti la guida in stato di ebbrezza ravvisando nell'etilometro l'unico strumento necessario e sufficiente e prescindendo, quindi, dalla concreta valutazione della sintomatologia.

Sintomatologia

In proposito, la circolare ha quindi indicato le sintomatologie più evidenti dello stato di alterazione derivante da ebbrezza alcolica, ovverosia:

alito dall'odore caratteristico di alcol,movimenti grossolani,linguaggio pastoso,tono della voce elevato,sudorazione eccessiva,respirazione affannosa,linguaggio con ritmo non uniforme,movimenti disarmonici,difficoltà di equilibrio.

Accertamento tecnico dello stato di ebbrezza

Con stretto riferimento all'accertamento tecnico dello stato di ebbrezza, il Ministero dell'interno ha chiarito che l'apparecchiatura utilizzata deve rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico al decreto e che gli accertatori devono procedere ad almeno due determinazioni concordanti da farsi a distanza di cinque minuti l'una dall'altra. L'inosservanza di tale disposizione può portare a risultati inesatti e inficiare la validità della prova.

La circolare si sofferma anche su un altro importante punto: la richiesta di accertamento tecnico da parte del soggetto cui venga contestato lo stato di ebbrezza desunto dalle sue condizioni psicofisiche.

A tale riguardo, se l'operatore è provvisto dell'apparecchiatura non può fare a meno di utilizzarla e di considerarne l'esito prevalente rispetto alla propria valutazione empirica difforme. Se ne è sprovvisto, invece, è necessario o l'intervento di altro personale del comando o l'accompagnamento dell'interessato che ne faccia richiesta presso il comando stesso. Tutto ciò, in ogni caso, deve avvenire in un breve lasso di tempo.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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