Data: 03/11/2017 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In caso di separazione, è consentito fissare una differenziazione dell'assegno di mantenimento quanto a quantificazione e decorrenza dello stesso, purché siano intervenuti significativi cambiamenti alla situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio e la decisione sia adeguatamente motivata dal giudice.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, nell'ordinanza n. 25802/2017 (qui sotto allegata), che ha accolto il ricorso di un marito relativamente al contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico, fissato in sede di merito in 1.500,00 euro (oltre rivalutazione ISTAT) stante lo squilibrio esistente tra le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi.

I giudici di merito avevano riconosciuto l'assegno di mantenimento, decorrente a partire dal novembre 2013, nonché relativamente a un periodo ulteriore, compreso fra il mese di novembre del 2012 e quello di ottobre del 2013, pari ad euro 2.200,00.

Il ricorrente si duole, in particolare, dell'importo (indubbiamente più elevato) riguardante quest'ultimo esborso, che i giudici hanno fatto decorrere nei confronti della moglie in relazione a periodi anteriori al novembre 2013: non vi sarebbero state, secondo la difesa, circostanze che avrebbero giustificato una simile graduazione degli importi dovuti, con distinte decorrenze, poichè le situazioni dei coniugi erano rimaste sostanzialmente inalterate nel corso dell'intero periodo considerato.

Dunque, l'impugnazione appare finalizzata a ottenere una ripetizione di quanto versato in più rispetto a quello che sarebbe risultato in caso di diversa decorrenza dell'assegno, avendo il ricorrente precisato che "a suo tempo pagò solo parzialmente l'assegno", e che sono in corso dei procedimenti esecutivi.

Mantenimento: misura e decorrenze differenziate se cambia la situazione economica dei coniugi

Tali censure, detta della Cassazione, appaiono fondate. I giudici precisano che la decorrenza dell'assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda (Cass., n. 2960/2017), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Tale principio, tuttavia, attenendo esclusivamente all'an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell'assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.

Si tratta di una statuizione, dunque, consentita, ma che deve essere sorretta da adeguata motivazione circa le ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell'obbligo.

Invece, nella specie, tali ragioni non sono affatto indicate: dalla stessa motivazione della decisione impugnata traspare che la situazione del 2013, data di decorrenza, per il futuro, dell'assegno determinato in favore della moglie, sarebbe sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati, in via provvisoria e poi confermati, in misura significativamente superiore.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, applicherà, fornendo adeguata motivazione, i principi sopra indicati.

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