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Data: 04/11/2017 15:30:00 - Autore: Tammaro Errico Avv. Errico Tammaro - La delibera assembleare avente ad oggetto la nomina di un nuovo amministratore del condominio può essere impugnata dai condomini/proprietari di unità immobiliari poste all'interno del condominio stesso. L'amministratore uscente, laddove impugni anch'esso la predetta delibera condominiale, sarà dichiarato privo di legittimazione attiva, atteso che l'unico oggetto sia la nomina di un nuovo amministratore ed essendo legittimati i soli condomini e non altri. Premessa l'analisi circa la legittimazione ad impugnare una delibera dell'assemblea di condominio, l'analisi giuridica può trasferirsi sulla "cessazione della materia del contendere". Nullità e annullabilità delle delibere assembleariCome noto e secondo la giurisprudenza di legittimità, devono qualificarsi "nulle" le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Devono, altresì, intendersi "annullabili" le delibere con vizi, tra gli altri, relativi alla partecipazione degli aventi diritto, alla regolare costituzione dell'assemblea o ai quorum deliberativi. Orbene, nel giudizio instaurato dai condomini ed avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare per mancata convocazione degli stessi ai sensi dell'art. 66 disp. att. C.c., il Giudice istruttore dichiarerà cessata la materia del contendere allorquando tra le parti (cioè tra i condomini ed il condominio) sarà sostituito il deliberato assembleare impugnato da un successivo deliberato assembleare, ratificante ed integralmente sostitutivo del precedente. Impugnazione delibere condominiali e cessazione materia del contendereSecondo l'orientamento costante della giurisprudenza, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cfr. Cass. 28 giugno 2004 n. 11961). La Corte di Cassazione, con sentenza 23 settembre 2013 n. 21742, inoltre, sostiene che "la sospensione giudiziale di una deliberazione assembleare impugnata non impedisce all'assemblea di adottare sul medesimo punto, sanati eventuali vizi, una nuova deliberazione, esecutiva "ex lege" ove il condomino interessato non si attivi per conseguirne a sua volta la sospensione". Una volta accertato il venir meno del contrasto tra i condomini impugnanti ed il condominio, il Giudice di merito sarà chiamato a pronunziarsi in merito alle spese legali, atteso che "il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge."(Cass. sentenza 24234/2016). In tal senso si è pronunciato, di recente, anche il Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza n. 2110/2017 del 10/8/2017, dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori ed il condominio, in persona dell'amministratore p.t., compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Avv. P. Errico Tammaro tammaro.errico@libero.it Fac-simile di comparsa di costituzione e rispostaTRIBUNALE DI NAPOLI NORD Giudice Istruttore: Dott.
Comparsa di costituzione e di risposta Per il Condominio …, (COD. FISC.: …), sito in … alla Via …, in persona dell'amministratore p. t., … , domiciliato per la carica in … alla Via …, elettivamente domiciliato ai fini processuali presso e nello studio professionale dell'Avv. … (Cod. Fisc.: …) del Foro di …, sito in … alla Via …, che lo rappresenta e difende in questo procedimento in forza di procura speciale rilasciata in calce del presente atto (pec … telefax …). Convenuto Contro I Signori …, rappresentati e difesi dall'Avv. …. Attori
Premesso l'atto di citazione, notificato all'odierno comparente in data … a richiesta dei Signori …, il Condominio, in persona dell'amministratore p. t., osserva, deduce ed eccepisce quanto segue. IN DIRITTO SULLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA (solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione) La domanda giudiziale è da considerarsi improcedibile in quanto parte attrice ha negligentemente omesso l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e relative modifiche, per i procedimenti aventi ad oggetto una controversia in materia di condominio. Indicare tutte le ragioni per cui le domande di parte attrice non sono fondate in fatto ed in diritto. CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra, voglia l'adito Tribunale di Napoli Nord, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE: - (indicare solo in caso di mancata attivazione della procedura della mediazione) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e relative modifiche, per i procedimenti aventi ad oggetto controversie in materia di condominio. NEL MERITO: 1) Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto; 2) Condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 Cpc., con applicazione dell'art.96 Cpc. Attesa la temerarietà dell'azione. SI OFFRONO IN ALLEGATO: .... Luogo e data Avv. |
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