Data: 04/11/2017 15:30:00 - Autore: Tammaro Errico

Avv. Errico Tammaro - La delibera assembleare avente ad oggetto la nomina di un nuovo amministratore del condominio pu� essere impugnata dai condomini/proprietari di unit� immobiliari poste all'interno del condominio stesso. L'amministratore uscente, laddove impugni anch'esso la predetta delibera condominiale, sar� dichiarato privo di legittimazione attiva, atteso che l'unico oggetto sia la nomina di un nuovo amministratore ed essendo legittimati i soli condomini e non altri.

Premessa l'analisi circa la legittimazione ad impugnare una delibera dell'assemblea di condominio, l'analisi giuridica pu� trasferirsi sulla "cessazione della materia del contendere".

Nullit� e annullabilit� delle delibere assembleari

Come noto e secondo la giurisprudenza di legittimit�, devono qualificarsi "nulle" le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla propriet� esclusiva di ognuno dei condomini. Devono, altres�, intendersi "annullabili" le delibere con vizi, tra gli altri, relativi alla partecipazione degli aventi diritto, alla regolare costituzione dell'assemblea o ai quorum deliberativi.

Orbene, nel giudizio instaurato dai condomini ed avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare per mancata convocazione degli stessi ai sensi dell'art. 66 disp. att. C.c., il Giudice istruttore dichiarer� cessata la materia del contendere allorquando tra le parti (cio� tra i condomini ed il condominio) sar� sostituito il deliberato assembleare impugnato da un successivo deliberato assembleare, ratificante ed integralmente sostitutivo del precedente.

Impugnazione delibere condominiali e cessazione materia del contendere

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di societ� di capitali ma, per identit� di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformit� della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cfr. Cass. 28 giugno 2004 n. 11961).

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 settembre 2013 n. 21742, inoltre, sostiene che "la sospensione giudiziale di una deliberazione assembleare impugnata non impedisce all'assemblea di adottare sul medesimo punto, sanati eventuali vizi, una nuova deliberazione, esecutiva "ex lege" ove il condomino interessato non si attivi per conseguirne a sua volta la sospensione".

Una volta accertato il venir meno del contrasto tra i condomini impugnanti ed il condominio, il Giudice di merito sar� chiamato a pronunziarsi in merito alle spese legali, atteso che "il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovr�, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovr� essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilit� di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese pu� condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bens� anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge."(Cass. sentenza 24234/2016).

In tal senso si � pronunciato, di recente, anche il Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza n. 2110/2017 del 10/8/2017, dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori ed il condominio, in persona dell'amministratore p.t., compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avv. P. Errico Tammaro

tammaro.errico@libero.it

Fac-simile di comparsa di costituzione e risposta

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Giudice Istruttore: Dott.

Udienza del - RGC. n.

Comparsa di costituzione e di risposta

Per il Condominio, (COD. FISC.: �), sito in � alla Via �, in persona dell'amministratore p. t., � , domiciliato per la carica in � alla Via �, elettivamente domiciliato ai fini processuali presso e nello studio professionale dell'Avv. � (Cod. Fisc.: �) del Foro di �, sito in � alla Via �, che lo rappresenta e difende in questo procedimento in forza di procura speciale rilasciata in calce del presente atto (pec � telefax �).

Convenuto

Contro

I Signori �, rappresentati e difesi dall'Avv. �.

Attori

Premesso l'atto di citazione, notificato all'odierno comparente in data � a richiesta dei Signori �, il Condominio, in persona dell'amministratore p. t., osserva, deduce ed eccepisce quanto segue.

IN DIRITTO

SULLA IMPROCEDIBILIT� DELLA DOMANDA

(solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione)

La domanda giudiziale � da considerarsi improcedibile in quanto parte attrice ha negligentemente omesso l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e relative modifiche, per i procedimenti aventi ad oggetto una controversia in materia di condominio.

Indicare tutte le ragioni per cui le domande di parte attrice non sono fondate in fatto ed in diritto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, voglia l'adito Tribunale di Napoli Nord, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cos� provvedere:

IN VIA PRELIMINARE:

- (indicare solo in caso di mancata attivazione della procedura della mediazione) Dichiarare l'improcedibilit� della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e relative modifiche, per i procedimenti aventi ad oggetto controversie in materia di condominio.

NEL MERITO:

1) Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;

2) Condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 Cpc., con applicazione dell'art.96 Cpc. Attesa la temerariet� dell'azione.

SI OFFRONO IN ALLEGATO:

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Luogo e data

Avv.


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