Data: 03/11/2017 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - La circolare dell'Inail n. 48 del 2 novembre 2017 (sotto allegata) elenca le istruzioni operative sulla tutela del personale dipendente in modalità di lavoro agile, il cosiddetto "smart working". La circolare è indirizzata ai datori di lavoro in merito agli obblighi assicurativi e alla tutela della sicurezza dei lavoratori inquadrati secondo le modalità individuate nella legge 81 del 2017.

Cos'è lo smart working o lavoro agile

Il cosiddetto "lavoro agile", si ricorda, è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione di lavoro agile dovrà essere eseguita in parte nei locali aziendali e in parte in altro luogo, ma devono essere definiti orario di lavoro giornaliero e settimanale. Al lavoratore è consentito usare strumenti informatici e tecnologie aziendali che vengono forniti dal datore, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.

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Lavoro agile: modello disponibile dal 15 novembre

Nel capitolo riservato alle istruzioni operative si legge che "i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi per il personale già assicurato con l'Istituto per l'attività svolta in ambito aziendale che venga adibito in modalità agile alle medesime mansioni, le quali non determinano una variazione del rischio.

Dal prossimo 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all'Istituto nell'ambito dell'accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni.

Tariffe e obbligo assicurativo

La circolare stabilisce ai fini assicurativi che la lavorazione in modalità "agile" non sia diversa dalla lavorazione "normale": non decadono i requisiti oggettivi e soggettivi della prestazione lavorativa.

In relazione "agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi". Nessuna variazione anche sulla retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo.

Circa la tutela assicurativa, i lavoratori "agili" vengono assicurati come gli altri "col solo limite del rischio elettivo".

Chiaro che gli infortuni nel luogo prescelto fuori dall'azienda sono tutelati qualora siano connessi alla prestazione lavorativa; gli incidenti in itinere sono tutelati per percorsi affrontati per la prestazione lavorativa e come indicato dalla Legge 22 maggio 2017 n.81 articolo 23 comma 3 in relazione alla "necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza".

Infine, a proposito di sicurezza, la circolare riporta in un paragrafo le misure per la garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore previste dall'articolo 22 comma 1 della Legge 81/2017, ovvero l'informativa che il datore di lavoro deve consegnare al dipendente e al Rls con rischi della mansione generici e specifici e dettagli sulle attrezzature. Allo stesso modo il lavoratore deve cooperare per la prevenzione e la riduzione dei rischi.


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