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Data: 03/11/2017 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - La circolare dell'Inail n. 48 del 2 novembre 2017 (sotto allegata) elenca le istruzioni operative sulla tutela del personale dipendente in modalit� di lavoro agile, il cosiddetto "smart working". La circolare � indirizzata ai datori di lavoro in merito agli obblighi assicurativi e alla tutela della sicurezza dei lavoratori inquadrati secondo le modalit� individuate nella legge 81 del 2017.
Cos'� lo smart working o lavoro agileIl cosiddetto "lavoro agile", si ricorda, � una modalit� flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione di lavoro agile dovr� essere eseguita in parte nei locali aziendali e in parte in altro luogo, ma devono essere definiti orario di lavoro giornaliero e settimanale. Al lavoratore � consentito usare strumenti informatici e tecnologie aziendali che vengono forniti dal datore, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento. Per approfondimenti vai alla guida legale con fac-simile di contratto: Il lavoro agile Lavoro agile: modello disponibile dal 15 novembreNel capitolo riservato alle istruzioni operative si legge che "i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi per il personale gi� assicurato con l'Istituto per l'attivit� svolta in ambito aziendale che venga adibito in modalit� agile alle medesime mansioni, le quali non determinano una variazione del rischio. Dal prossimo 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sar� disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalit� di lavoro agile. Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all'Istituto nell'ambito dell'accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni. Tariffe e obbligo assicurativoLa circolare stabilisce ai fini assicurativi che la lavorazione in modalit� "agile" non sia diversa dalla lavorazione "normale": non decadono i requisiti oggettivi e soggettivi della prestazione lavorativa. In relazione "agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perch� sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purch� svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attivit� principale, ancorch� siano effettuate in luoghi diversi". Nessuna variazione anche sulla retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo. Circa la tutela assicurativa, i lavoratori "agili" vengono assicurati come gli altri "col solo limite del rischio elettivo". Chiaro che gli infortuni nel luogo prescelto fuori dall'azienda sono tutelati qualora siano connessi alla prestazione lavorativa; gli incidenti in itinere sono tutelati per percorsi affrontati per la prestazione lavorativa e come indicato dalla Legge 22 maggio 2017 n.81 articolo 23 comma 3 in relazione alla "necessit� del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza". Infine, a proposito di sicurezza, la circolare riporta in un paragrafo le misure per la garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore previste dall'articolo 22 comma 1 della Legge 81/2017, ovvero l'informativa che il datore di lavoro deve consegnare al dipendente e al Rls con rischi della mansione generici e specifici e dettagli sulle attrezzature. Allo stesso modo il lavoratore deve cooperare per la prevenzione e la riduzione dei rischi. |
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