Data: 04/11/2017 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione preliminare del decreto attuativo (qui sotto allegato) da parte del Consiglio dei Ministri, la delega in materia di intercettazioni di cui alla legge sul processo penale ha fatto il primo importante passo verso la sua attuazione (leggi: "Riforma processo penale: approvato il decreto sulle intercettazioni").

Le novità nel mondo delle intercettazioni sono molteplici e tra di esse non può non evidenziarsi l'accresciuta tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra l'assistito e il proprio avvocato derivante dall'estensione dei confini del divieto di attività di intercettazione nei confronti del difensore, sanzionata con l'inutilizzabilità.

L'articolo 103 del codice di rito

Le garanzie di libertà del difensore sono attualmente disciplinate dal codice di procedura penale che se ne occupa all'articolo 103.

L'attuale formulazione della norma, in particolare, stabilisce quali sono gli unici casi in cui sono possibili ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori, sancisce che presso di essi non è possibile procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato e che l'autorità giudiziaria, nell'accingersi (entro i predetti limiti) a eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, deve avvisare a pena di nullità il Consiglio dell'ordine del luogo affinché il presidente o un consigliere da questi delegato possa assistere alle operazioni (alle quali procede personalmente il giudice o, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice).

L'articolo 103 si interessa poi, anche nell'attuale formulazione, delle intercettazioni, stabilendo che non è consentito intercettare conversazioni o comunicazioni dei difensori o tra i difensori e i loro assistiti, che la corrispondenza tra imputato e difensore non può essere né sequestrata né in alcun modo controllata, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, e che i risultati delle ispezioni, delle perquisizioni, dei sequestri o delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che non rispettano quanto appena detto sono inutilizzabili.

Conversazioni intercettate

Proprio su tale norma si innesta la riforma, che aggiunge un nuovo periodo all'ultimo comma prevedendo che, ferma restando l'inutilizzabilità, il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni comunque intercettate non può essere trascritto, neanche sommariamente.

Nel verbale delle operazioni, di conseguenza, andranno indicati solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.



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