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Data: 04/11/2017 21:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - L'istituto della procedibilità a querela di parte è destinato ad ampliare i suoi confini molto presto, visto che questa settimana il Consiglio dei Ministri ha già trovato un accordo preliminare sul decreto attuativo della delega attribuitagli in materia dalla legge numero 103/2017 di riforma del processo penale. Il testo tornerà al tavolo del Consiglio per l'ok definitivo dopo i pareri della Commissione giustizia. Valore privato dell'offesaIn sostanza, con il decreto la procedibilità a querela di parte si estenderà a tutti i reati contro la persona che sono puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione del delitto di violenza privata. Saranno procedibili a querela, poi, anche tutti i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Per quanto riguarda i reati per i quali la procedibilità a querela è prevista nelle sole ipotesi base, il decreto prevede infine una riduzione delle aggravanti al ricorrere delle quali oggi scatta la procedibilità d'ufficio. E' evidente che l'intento è quello di sottrarre dall'area della procedibilità d'ufficio tutti quei reati che si caratterizzano per il valore privato dell'offesa o per il valore offensivo modesto. Estinzione del reatoL'aumento dei reati procedibili a querela va letto in stretta correlazione con un'altra novità introdotta direttamente dalla legge di riforma del processo penale: l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Tale istituto, infatti, opera esclusivamente per i reati procedibili a querela rimettibile e, di conseguenza, con il decreto approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri andrebbe indubbiamente ad ampliare le possibilità di applicazione, in un'ottica complessiva di miglioramento del sistema penale anche attraverso lo sviluppo di meccanismi conciliativi per i reati di minore gravità. EsclusioniVa comunque detto che il decreto sulla modifica delle condizioni di procedibilità lascia fuori alcune ipotesi particolari, per le quali resta la procedibilità d'ufficio nonostante l'astratta riconducibilità ai reati interessati dalla riforma. In particolare, ci si riferisce ai casi in cui: la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale, ricorrano le circostanze aggravanti indicate all'articolo 339 del codice penale, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. |
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