Data: 06/11/2017 21:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In sede di accertamento della responsabilità disciplinare dell'avvocato possono essere utilizzate come fonti di prova anche le registrazioni fonografiche (ex art. 2712 c.c.), a meno che la parte contro la quale queste siano prodotte non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando anche elementi oggettivamente rilevanti idonei ad attestare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 119/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'avvocato condannato dal competente COA alla sanzione della censura, insieme a un collega, per aver chiesto alla cliente una somma omettendo di darne rendiconto e di emettere fatture.

Illecito deontologico: la responsabilità va provata ogni oltre ragionevole dubbio

A seguito del ricorso promosso innanzi al Consiglio Nazionale Forense dall'avvocato, tuttavia, l'avvocato viene prosciolto: se da un lato è accolta la denunciata nullità del provvedimento impugnato per la mancata indicazione della data (poiché la decisione reca in calce soltanto quella del deposito e non anche quella della pronuncia), dall'altro i giudici si esprimono anche sulla valutazione delle prove.

L'incolpato aveva rilevato il contrasto tra le deposizioni e la carenza del necessario riscontro oggettivo sulle testimonianze rese dai denunzianti: in queste, conferma il Consiglio, vi sono evidenti contraddizioni e incongruenze, tali da non aver portato al raggiungimento della prova dei fatti censurati.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza, il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare e, pertanto, la responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Avvocati: le registrazioni fonografiche fanno prova nel giudizio disciplinare

Su un punto, tuttavia, i giudici non sono concordano con il ricorrente, ovverosia laddove egli sostiene l'illegittima acquisizione in giudizio di un CD audio relativo al colloquio intercorso tra gli esponenti e l'avvocato presso il suo studio.

In realtà, chiarisce il CNF, le registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 c.c., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (CNF sentenza 13 marzo 2013, n. 36).

Tuttavia, nel caso di specie, sono proprio i risultati della espletata CTU a non aver comunque giovato al raggiungimento della prova: dalle registrazioni trascritte integralmente a cura del Consulente, infatti, non si trae alcuna prova dei fatti contestati.

Poichè le contestazioni sono prive di riscontri oggettivi e non è stata raggiunta la prova della condotta deontologicamente rilevante, va dichiarato il proscioglimento dell'avvocato.

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