Data: 06/11/2017 21:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In sede di accertamento della responsabilit� disciplinare dell'avvocato possono essere utilizzate come fonti di prova anche le registrazioni fonografiche (ex art. 2712 c.c.), a meno che la parte contro la quale queste siano prodotte non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando anche elementi oggettivamente rilevanti idonei ad attestare la non corrispondenza tra la realt� fattuale e quella riprodotta.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 119/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'avvocato condannato dal competente COA alla sanzione della censura, insieme a un collega, per aver chiesto alla cliente una somma omettendo di darne rendiconto e di emettere fatture.

Illecito deontologico: la responsabilit� va provata ogni oltre ragionevole dubbio

A seguito del ricorso promosso innanzi al Consiglio Nazionale Forense dall'avvocato, tuttavia, l'avvocato viene prosciolto: se da un lato � accolta la denunciata nullit� del provvedimento impugnato per la mancata indicazione della data (poich� la decisione reca in calce soltanto quella del deposito e non anche quella della pronuncia), dall'altro i giudici si esprimono anche sulla valutazione delle prove.

L'incolpato aveva rilevato il contrasto tra le deposizioni e la carenza del necessario riscontro oggettivo sulle testimonianze rese dai denunzianti: in queste, conferma il Consiglio, vi sono evidenti contraddizioni e incongruenze, tali da non aver portato al raggiungimento della prova dei fatti censurati.

Come pi� volte precisato dalla giurisprudenza, il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare e, pertanto, la responsabilit� dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Avvocati: le registrazioni fonografiche fanno prova nel giudizio disciplinare

Su un punto, tuttavia, i giudici non sono concordano con il ricorrente, ovverosia laddove egli sostiene l'illegittima acquisizione in giudizio di un CD audio relativo al colloquio intercorso tra gli esponenti e l'avvocato presso il suo studio.

In realt�, chiarisce il CNF, le registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 c.c., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altres� elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realt� fattuale e quella riprodotta (CNF sentenza 13 marzo 2013, n. 36).

Tuttavia, nel caso di specie, sono proprio i risultati della espletata CTU a non aver comunque giovato al raggiungimento della prova: dalle registrazioni trascritte integralmente a cura del Consulente, infatti, non si trae alcuna prova dei fatti contestati.

Poich� le contestazioni sono prive di riscontri oggettivi e non � stata raggiunta la prova della condotta deontologicamente rilevante, va dichiarato il proscioglimento dell'avvocato.

Tutte le notizie