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Data: 07/11/2017 21:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli � L'obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati � ormai giunto ai nastri di partenza: il 10 novembre terminano, infatti, i 30 giorni di proroga concessi rispetto all'originaria scadenza dell'11 ottobre e, quindi, presto non ci saranno pi� scuse per sottrarsi dalla stipula della polizza. L'oggetto della polizza per gli avvocatiLe principali caratteristiche che la polizza professionale dell'avvocato deve necessariamente avere sono le seguenti: la copertura deve estendersi a qualsiasi tipo di danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ai casi di responsabilit� per colpa grave e ai pregiudizi causati non solo ai clienti, ma anche ai terzi (ad eccezione dei collaboratori e dei familiari dell'assicurato); il rischio assicurato deve riguardare sia le attivit� tipiche dell'avvocato, ovverosia la rappresentanza e la difesa, sia le attivit� collaterali a queste o di pi� recente attribuzione, come l'iscrizione a ruolo o l'assistenza nelle procedure di mediazione o negoziazione assistita; la copertura assicurativa deve estendersi ai fatti dolosi e colposi dei soggetti che collaborano con l'avvocato per l'adempimento della prestazione professionale, come i praticanti e i collaboratori, e, in caso di responsabilit� solidale, deve coprire l'intero danno, salvo il diritto di regresso; la polizza deve prevedere la retroattivit� illimitata e l'ultrattivit� almeno decennale se gli avvocati cessano l'attivit� nel periodo di vigenza della stessa, nonch� l'esclusione del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto durante la sua vigenza o nel periodo di ultrattivit� a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento. Assicurazione infortuniL'articolo 12 della legge professionale forense, che � la fonte dell'obbligo assicurativo per gli avvocati, prevede che questi ultimi sottoscrivano anche una polizza infortuni. Nonostante il 10 novembre sia ormai alle porte e molti avvocati abbiano gi� provveduto a alla sua stipula, tuttavia, in questi giorni non si fa altro che parlare di un possibile esonero da questo ulteriore onere, che diverrebbe solo facoltativo perch� giudicato eccessivamente gravoso, almeno per come � attualmente formulato (leggi: "Assicurazione avvocati: la polizza infortuni diventa facoltativa?"). In ogni caso, per ora l'obbligatoriet� � prevista anche per la polizza infortuni che, in forza del decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - deve riguardare gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non operi la copertura assicurativa obbligatoria Inail; - deve coprire gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dell'attivit� professionale e a causa o in occasione di essa dai quali sia derivata la morte o l'invalidit� permanente o temporanea del soggetto interessato, e le relative spese mediche; - la copertura deve estendersi anche agli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivit� professionale; - le somme assicurate minime devono essere di 100mila euro di capitale in caso di morte o invalidit� permanente e di 50 euro di diaria giornaliera da inabilit� temporanea. Leggi anche: "Avvocati: da domani assicurazione obbligatoria" |
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