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Data: 14/11/2017 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il reato di danneggiamento semplice è stato depenalizzato dal d.lgs. 7/2016, ma l'abolitio criminis non ha operato per tutte le ipotesi. Persiste, infatti, la reazione penale verso il danneggiamento aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede, come avviene per le autovetture parcheggiate in strada. Sul punto, va precisato che la presenza dell'antifurto sulla vettura o di un sistema di videosorveglianza non escludono il reato: si tratta di strumenti che facilitano la reazione all'illecito, ma non ne impediscono la consumazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 51622/2017 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sulla vicenda di un uomo, condannato alla reclusione e al risarcimento danni per aver colpito con un martello l'auto del rivale parcheggiata in strada. In Cassazione, tuttavia, l'imputato lamenta contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale per aver ritenuto sussistente il reato di danneggiamento, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, in quanto aggravato dall'esposizione del bene (parcheggiato in strada) alla pubblica fede. È reato il danneggiamento all'auto in strada nonostante l'antifurtoDecisione che per la difesa appare non corretta, poiché il danneggiato aveva installato un allarme sonoro sul mezzo e, soprattutto, un impianto di videoripresa all''esterno della propria abitazione, sì da poter controllare costantemente, direttamente e continuamente il veicoli. Una ricostruzione che non convince gli Ermellini, i quali rammentano come il d.lgs. 7/2016 non abbia operato un'abolitio criminis integrale della fattispecie di cui all'art. 635 c.p., ma una successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre (ad es. danneggiamento operato con violenza alla persona, minaccia o in occasione di manifestazioni pubbliche). Infatti, continua a essere sanzionato penalmente il danneggiamento commesso su una serie di beni o con particolari modalità, nonché in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, dell'esposizione alla pubblica fede. L'uso di congegni antifurto sulla vettura non vale a escludere quest'ultima aggravante, in quanto non si elimina l'affidamento della res e lo stesso anche in caso sulla vettura sia montato un sistema satellitare o se è presente un sistema videosorveglianza: per i giudici, tali strumenti possono facilitare una reazione contro il furto il danneggiamento del bene esposto alla pubblica fede o contro il colpevole, ma non impediscono la consumazione dell'illecito. Non è, dunque, eliminato quell'affidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato che è a fondamento della previsione normativa, sì da giustificare l'aggravamento della pena e, nella fattispecie, la persistente rilevanza penale della condotta. Il ricorso va dunque rigettato e l'imputato costretto al pagamento delle spese e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.
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