Data: 14/11/2017 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Per la Corte di cassazione, i presupposti per la responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, del codice di procedura civile, sono due: l'infondatezza della domanda giudiziale e l'utilizzo di strumenti processuali in maniera contrastante rispetto al canone della normale prudenza.

Lo si legge nella recente ordinanza numero 26515/2017 del 9 novembre (qui sotto allegata), che ha anche dettato i criteri ai quali i giudici devono attenersi nell'accertamento della predetta violazione.

Consapevolezza dell'attore

I giudici, in particolare, devono procedere a valutare ex ante la consapevolezza che l'attore aveva della presumibile infondatezza della sua pretesa nel momento in cui ha deciso di ricorrere alla tutela processuale, fondando la loro analisi sugli orientamenti giurisprudenziali che esistevano quando la domanda è stata proposta, sull'eventuale alternanza degli esiti dei giudizi di merito e sull'esito delle istanze cautelari o delle istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza che sono state eventualmente proposte.

Le responsabilità ex art. 96 c.p.c.

L'occasione, generata dall'avvio di un procedimento di accertamento dell'illegittimità di un frazionamento catastale da parte degli acquirenti di un immobile, è stata colta dalla Cassazione anche per precisare la differenza tra la responsabilità di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'articolo 96.

Nel dettaglio, i giudici hanno chiarito che mentre nel primo caso vi è responsabilità solo se l'attore ha agito con dolo o colpa grave, nel secondo caso sono necessari i requisiti visti sopra, ovverosia la proposizione di una domanda oggettivamente infondata e l'utilizzo dello strumento processuale in violazione dei canoni della normale prudenza.

Danno alla controparte

In ogni caso, tali requisiti non sono comunque sufficienti per determinare la responsabilità di cui al comma 2 se manca un elemento, che invece è fondamentale: la causazione di un danno ingiusto alla controparte. In altre parole, è imprescindibile che il ricorso alla tutela giudiziaria abbia pregiudicato gli interessi dell'altra parte, incidendo sulla sua sfera giuridica in maniera diretta e negativa.


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